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Confcommercio Veneto Notizie

FERIE ESTIVE, LE REGOLE PER LA CHIUSURA

Nr. 08 del 26/04/2004

Per commercianti e pubblici esercizi le «ferie intelligenti» non sono un optional ma un preciso obbligo di legge. Esistono infatti procedure precise che regolano le ferie estive di alcune categorie di negozi e servizi e ciò al fine di evitare che in questo periodo si creino situazioni di disagio per la contestuale chiusura di bar, ristoranti, panifici, distributori di carburanti, tabaccherie e ricevitorie del lotto.
Vediamo allora da vicino quali sono le regole da rispettare per partire tranquilli e non incorrere in alcuna sanzione.


Pubblici esercizi

In linea generale il titolare deve presentare una preventiva richiesta al Comune, che autorizzerà il periodo richiesto secondo un programma di apertura prefissato. Per il Comune di Vicenza la data ultima di presentazione è fissata per il 31 Maggio (il Sindaco autorizzerà il periodo di ferie apponendo un visto sulla richiesta); l’apposito cartello deve essere esposto almeno 20 giorni prima dell’inizio del periodo di ferie.
Per gli altri Comuni è possibile rivolgersi agli uffici dell’Associazione, che fornirà maggiori dettagli in merito, dato che ogni amministrazione può prevedere, tramite ordinanza, una disciplina specifica in materia.

Panifici

Il titolare deve inviare una domanda di autorizzazione almeno 30 giorni prima della data di inizio della chiusura per ferie. La chiusura viene autorizzata ove da ciò non derivi grave pregiudizio nel rifornimento al consumo; pertanto nel Comune devono rimanere aperti almeno il 50% degli esercizi, secondo una razionale distribuzione geografica delle attività.
Gli uffici dell’Associazione sono a disposizione per la predisposizione della domanda

Gestori impianti stradali
di carburante

La sospensione dell’attività per ferie, per un periodo comunque non superiore a due settimane consecutive, deve essere autorizzata dall’Amministrazione comunale ove ha sede l’attività (art. 6 della Deliberazione della Giunta Regionale dell’11 novembre 1997, n. 3906). La domanda deve essere inoltrata al Sindaco del Comune competente che rilascerà apposita autorizzazione.

Tabaccherie
Ricevitorie Lotto

L’istanza di ferie va inoltrata, almeno 70 giorni prima dell’inizio del periodo feriale richiesto, all’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato di Brescia per il tramite dell’Associazione Provinciale Tabaccai FIT-Confcommercio, che deve esprimere il proprio parere congiuntamente all’Amministrazione comunale.
Il fac-simile della domanda può essere ritirato, come di consueto, presso tutte le sedi provinciali e mandamentali dell’Associazione, che restano comunque a disposizione per fornire la necessaria assistenza in materia.

Si ricorda inoltre che è necessaria una marca da bollo da e 10.33 se:
a) Il periodo di ferie è superiore ai 20 giorni continuativi o divisi nell’arco dell’anno;
b) Se la richiesta è inviata all’ispettorato singolarmente dall’interessato;
c) Per un periodo di ferie al di fuori dei mesi di luglio e agosto.
Per quanto riguarda le ricevitorie del lotto, queste dovranno adottare la stessa procedura sopra descritta, con l’aggiunta della firma, sulla domanda, del ricevitore più vicino che resterà aperto e che pagherà le vincite realizzate presso la ricevitoria chiusa per ferie.

Gli esercenti devono rendere noti al pubblico i turni di chiusura per ferie mediante l’esposizione di apposito cartello ben visibile. I cartelli sono disponibili presso tutti gli uffici provinciali e mandamentali dell’Associazione.

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