L’ufficio del federalismo fiscale (Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle finanze), torna sul tema della esenzione dall’imposta di pubblicità per gli autoveicoli con una importante risoluzione (n.2 del 26 maggio scorso). Il Ministero precisa che l’esenzione dall’imposta spetta: • alle imprese che effettuano trasporti in conto terzi; • alle imprese di produzione di beni e servizi che effettuano, come attività meramente strumentale, il trasporto della merce prodotta; • per l’indicazione della ditta e dell’indirizzo dell’impresa ( ivi compreso il marchio, a condizione che sia identificativo - non solo del prodotto commercializzato o del servizio fornito - ma anche dell’impresa stessa); • per i veicoli detenuti dall’impresa a titolo di proprietà, di noleggio o di leasing (l’elencazione non è tassativa ed ammette quindi qualunque ipotesi di utilizzo del mezzo a titolo diverso dalla proprietà dello stesso).
Una precisazione di rilievo riguarda l’applicabilità di un canone su questo tipo di pubblicità al posto della normale imposta, facoltà questa che spetta ai Comuni in base al decreto legislativo n. 446 del 1997. Si pone allora il problema se l’esenzione stabilita per l’imposta sulla pubblicità si estenda anche a quelle realtà nelle quali viene invece applicato il canone. La risposta del Ministero sembrerebbe negativa, dal momento che - si afferma- la disposizione sull’esenzione fa riferimento esclusivo alla legge sulla imposta di pubblicità e non a quella sul canone. Ma siccome le disposizioni per applicare il canone alle forme pubblicitarie si basano su norme relative all’arredo urbano, fondate su precisi riferimenti al codice della strada che - tra i mezzi pubblicitari - non comprende i veicoli, deduce, il Ministero, la oggettiva inapplicabilità del canone a questi ultimi. Per la Confcommercio nazionale la precisazione ministeriale ha, quindi, portata più ampia dei chiarimenti forniti in materia di imposta sulla pubblicità nel senso di ritenere non assoggettabili a canone (sulla pubblicità) i veicoli, qualunque sia il messaggio pubblicitario diffuso (e non limitato all’indirizzo e al nome della ditta, così come specificato sopra).