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Confcommercio Veneto Notizie

LA NUOVA LEGGE SUL FRANCHISING

Nr. 12 del 28/06/2004

Lo scorso 24 maggio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge relativa al franchising, la n. 129 del 6 maggio 2004, che va così a colmare un vuoto legislativo in un settore che chiedeva da oramai troppo tempo un provvedimento ad hoc in grado di chiarire alcuni aspetti legati a questa formula commerciale che negli ultimi anni ha evidenziato una crescita costante nel numero degli aderenti.
Precedentemente, non sussistendo una normativa specifica, il franchising rientrava nelle ipotesi dei contratti atipici e la regolamentazione dello stesso era demandata, spesse volte, agli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali. D’ora in avanti anche tale contratto avrà una propria disciplina ed acquisterà una propria tipicità. Nel nuovo testo di legge il legislatore ha preferito non utilizzare il termine franchising (né quindi i termini franchisor e franchisee), ma ha preferito tradurre franchising con affiliazione commerciale.
Si riporta di seguito un estratto del provvedimento, evidenziando che le nuove norme sono entrate in vigore lo stesso 24 maggio e che i contratti già in essere si dovranno adeguare alle stesse entro un anno dalla data sopra indicata.
Definizioni. Innanzitutto l’articolo 1 definisce l’affiliazione commerciale come il contratto «fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne [...] know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.» Il legislatore si è quindi preoccupato di individuare alcuni aspetti caratterizzanti il know-how, in quanto lo stesso rappresenta un elemento essenziale del franchising. Nella sostanza il know-how è un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da prove ed esperienze eseguite dall’affiliato, che è segreto, sostanziale ed individuato.
Il contratto. Con l’articolo 3 sono stati invece previsti alcuni aspetti inerenti la forma ed il contenuto del contratto di affiliazione commerciale. Di particolare interesse la previsione che impone la forma scritta del contratto nonché l’obbligo da parte dell’affiliante di sperimentare sul mercato la propria formula prima di costituire una rete di affiliazione. La durata minima del rapporto deve inoltre essere di tre anni e nel contratto devono essere espressamente indicati una serie di elementi tra i quali si citano i seguenti: le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties e l’eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell’affiliato, l’ammontare degli investimenti e delle spese di ingresso a carico dell’affiliato, le caratteristiche dei servizi offerti dall’affiliante, la specifica del know-how e l’ambito di eventuale esclusiva territoriale.
Gli obblighi. La legge, con gli articoli 4, 5 e 6, disciplina gli obblighi a carico dell’affiliato, dell’affiliante nonché quelli di natura precontrattuale. Nell’insieme questi tre articoli sembrano lasciar trapelare la volontà da parte del legislatore di cercare di tutelare la parte più debole del rapporto, ovvero l’affiliato.
L’affiliante infatti ha l’obbligo, ad esempio, di consegnare almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale una copia della stesso corredato di una serie di allegati tra i quali si citano la lista degli affiliati al momento operanti nel sistema, una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l’attività e l’indicazione dei marchi utilizzati nel sistema con gli estremi della relativa registrazione. Su richiesta dall’affiliato, l’affiliante deve inoltre consegnare copia del suo bilancio degli ultimi tre anni.
L’affilliato, invece, non può trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto, senza il preventivo consenso dell’affiliante (se non per causa di forza maggiore) e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori la massima riservatezza in ordine al contenuto dell’attività oggetto dell’affiliazione (anche dopo lo scioglimento del contratto)
Obblighi precontrattuali. Le parti devono attenersi ad un comportamento improntato alla buona fede ed alla correttezza: per questo motivo affiliante ed affiliato non devono tenere per sé alcun tipo di informazione inerente il rapporto che andranno a costituire ma devono invece fornire tempestivamente ed in modo completo ed esatto ogni informazione e dato la cui conoscenza risulti necessaria o opportuna ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale. La correttezza dell’informazione è un aspetto particolarmente importante visto e considerato che l’articolo 8 prevede la possibilità di chiedere l’annullamento del contratto, nonché il risarcimento del danno, qualora una parte abbia fornito all’altra false informazioni tali per cui, senza di esse, l’altra parte non avrebbe contrattato. La norma mira sicuramente ad assicurare una maggiore trasparenza sin dall’inizio del rapporto, con vantaggio reciproco dell’affiliato e dell’affiliante.
Applicazione delle disposizioni. L’articolo 9 della legge prevede che tutti i contratti di affiliazione commerciale in corso nel territorio dello stato alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso dovranno, entro un anno di tempo dalla predetta data, adeguarsi alle nuove disposizioni.
Le imprese interessate a partecipare ad un convegno inerente la nuova legge relativa all’affiliazione commerciale sono invitate a prendere contatto con la segreteria provinciale della Confcommercio (Ufficio Commercio Interno, tel. 0444 964300 ).

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