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Confcommercio Veneto Notizie

SANZIONI PESANTI PER LA DIFFUSIONE TELEMATICA ABUSIVA DI AUDIOVISIVI

Nr. 12 del 28/06/2004

Il decreto legge 72/04 emesso per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo, è stato convertito in legge. Il 21 maggio, scorso, in fatti, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 128, che ratifica il precedente provvedimento, inserendo però alcune novità. Vediamole da vicino. Il testo di legge stabilisce che, qualora venga immessa in un sistema di reti telematiche un’opera dell’ingegno, sarà necessario effettuare una comunicazione. Quest’ultima consiste in un avviso nel quale si dovrà dichiarare di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti in materia di diritto d’autore e diritti connessi, oltre a dover indicare le specifiche sanzioni previste dalla legge 22 aprile 1941 n. 633.
Le modalità tecniche e i soggetti obbligati alla comunicazione saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sulla base di accordi con la SIAE e le associazioni interessate.
Le sanzioni previste nel caso di violazione dell’obbligo di comunicazione consistono in pene pecuniarie ricomprese tra un minimo di e 103 ed un massimo di e 10.000, con raddoppio della somma nei casi di particolare gravità o recidiva.
Per ciò che riguarda le sanzioni applicabili a chi viene trovato in possesso di materiale privo di tale avviso la nuova normativa richiama espressamente le sanzioni già previste dalla legislazione vigente per chi utilizza prodotti non in regola. L’ammontare delle sanzioni è fissato in e 154, con un massimo previsto di e 1032 per i casi di recidiva o di particolare gravità.
I provider devono collaborare
con le autorità
Ulteriori obblighi sono previsti per i prestatori di servizi della società dell’informazione (quali ad esempio i provider) consistenti in un’attività di collaborazione con le pubbliche autorità per prevenire e far terminare le condotte illecite. In particolare i prestatori di servizi dovranno comunicare alle autorità di polizia, successivamente all’emanazione di un provvedimento di quest’ultime, le informazioni utili in loro possesso per l’individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte illecite.
I prestatori di servizi dovranno inoltre porre in essere, successivamente ad un provvedimento dell’autorità competente, tutte le misure necessarie per impedire l’accesso ai contenuti dei siti e per rimuovere i contenuti medesimi.
La violazione di tali obblighi viene punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ricompresa tra un minimo di e 50.000 ed un massimo di e 250.000.
La nuova normativa introduce anche una nuova fattispecie di reato che si perfeziona tramite l’immissione dell’opera protetta o di parte di questa in un sistema di reti telematiche da parte di chiunque ne voglia trarre profitto. Il reato si perfeziona nel momento di immissione nel sistema dell’opera da parte di chi ne tragga qualsiasi forma di utilità, anche non necessariamente economica. In questo caso le pene previste sono di carattere detentivo (da uno a quattro anni) e pecuniario (fino a e 15.493).

Gli oneri per
la riproduzione privata

Ulteriore novità introdotta è l’allargamento della fattispecie relativa all’obbligo di corresponsione di compensi nei casi di riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi.
Le nuove ipotesi riguardano la riproduzione eseguita mediante memorie digitali idonee per audio e video fisse e intrasferibili quali flash memory e cartucce per lettori MP3 e analoghi; apparecchi esclusivamente destinati alla masterizzazione di supporti DVD e CD e software finalizzato alla masterizzazione.
La misura del compenso è stata stabilita in 0.36 euro per ogni gigabyte nella prima ipotesi; 3% dei relativi prezzi di listino al rivenditore nella seconda ipotesi.
Anche le fattispecie riguardanti il pagamento dei compensi dovuti da parte dei soggetti fabbricanti, importatori o distributori di apparecchi di registrazione analogica e digitale e di supporti di registrazione audio-video ha subito delle variazioni in riferimento alle sanzioni.
La nuova legge prevede, nei casi di mancata corresponsione di quanto dovuto, sanzioni amministrative pecuniarie pari al doppio del compenso dovuto e, nei casi più gravi o di recidiva, la revoca o la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale da 15 giorni a 3 mesi.

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