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Confcommercio Veneto Notizie

SALDI ESTIVI, SI PARTE IL 15 LUGLIO

Nr. 12 del 28/06/2004

Stagione di saldi, si ricomincia. Dal 15 luglio al 31 agosto prossimo, avranno inizio le corse al ribasso tra i negozianti e i clienti della provincia di Vicenza. Fino a quella data, infatti, stando alle normative vigenti, non sarà possibile effettuare sconti sul prezzo ordinario del prodotto, a meno che non si tratti di articoli alimentari suscettibili a carattere di deperibilità e prodotti con un forte accento di stagionalità. A deciderlo è una delibera regionale del novembre 2001, che mira a regolare le vendite straordinarie che includono, tra le vendite di fine stagione (saldi), anche le liquidazioni e le vendite promozionali.
Ma accanto alla tutela dei negozianti, è l’occhio attento ai diritti del consumatore che le stagione dei saldi evidenzia e cerchia di rosso. Con un decreto legislativo del 2002, infatti, il Parlamento italiano ha introdotto alcune norme pilota sugli aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo. Tra queste, l’obbligo da parte del negoziante della riparazione o della sostituzione del capo qualora questo risulti essere danneggiato o non conforme (art. 1519 ter Cod, civ). Un obbligo, ricordiamo, che vige anche durante i periodi di saldi.
Entro due mesi dalla data della scoperta del difetto, dunque, il titolare del negozio dovrà provvedere al cambio o alla riparazione della merce difettata. Solo nel caso in cui ciò risulti impossibile, la normativa impone la restituzione del prezzo pagato e la risoluzione del contratto.
Diversi, del resto, i principi base che disciplinano gli acquisti durante il periodi di saldi. Il negoziante, infatti, ha l’obbligo di indicare sul cartellino il prezzo normale di vendita del prodotto, la percentuale di sconto e il prezzo finale. Ed è inoltre tenuto a dare comunicazione al Comune almeno dieci giorni prima della vendita straordinaria, indicandone la data d’inizio e la durata.
La merce esposta in saldo va ovviamente separata in modo chiaro ed inequivocabile da quella eventualmente in vendita a prezzo normale. La prova dei capi da parte del cliente prima dell’acquisto non è un obbligo. I prodotti proposti in saldo non devono necessariamente appartenere alla stagione in corso. E per il pagamento, le carte di credito devono essere accettate dal commerciante qualora sia esposto nel punto vendita l’adesivo che attesti la relativa convenzione.
Su questo punto, l’iniziativa «Saldi Garantiti» della Confcommercio detta cinque regole deontologiche ben chiare a tutti gli iscritti: accettare le carte di credito e il bancomat per il pagamento; sostituire, in caso di vizi o difetti, il prodotto venduto con eventuali articoli disponibili entro otto giorni dall’acquisto, o rimborsare in alternativa il prezzo delle merce anche rilasciando, qualora il cliente ne faccia richiesta, un buono da spendere dopo la chiusura dei saldi e comunque entro i 30 giorni successivi alla presentazione dello scontrino fiscale; far provare i capi acquistati su richiesta del cliente, con esclusione della biancheria intima e dei prodotti che per consuetudine non vengono provati; dare preventiva informazione, esponendo un cartello ben visibile, di eventuali riparazioni o adattamenti del capo acquistato a carico del cliente; esporre nella vetrina il materiale informativo inerente l’iniziativa.
Va ricordata infine un’ultima importante regola: nei 30 giorni prima e dopo i saldi, sono vietate le vendite promozionali, a meno che non siano posti in vendita prodotti non soggetti a saldi.

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