SALDI ESTIVI, IL VIA DAL 15 LUGLIO
Nr. 13 del 12/07/2004
Come ogni anno, i commercianti avranno un mese e mezzo di tempo per vendere a prezzi scontati tutti quei prodotti di carattere stagionale, o di moda, suscettibili per queste caratteristiche di un notevole deprezzamento nel tempo. A deciderlo, è la delibera regionale del novembre 2001, che come principale scopo ha quello di regolamentare le vendite straordinarie, tra cui le vendite di fine stagione (saldi), le liquidazioni e le vendite promozionali.
Ma ad attendere di più, quest’anno, il periodo dedicato ai prezzi al ribasso, sono proprio i negozianti. Dopo una stagione estiva che di fatto «non ha mai preso veramente il volo», commentano i più, l’arrivo dei saldi rappresenta per molti la possibilità di rinnovare i capi di magazzino di fatto ancora ben forniti.
«Non è un segreto, purtroppo- commenta il vicepresidente dell’Ascom di Vicenza, Paolo Chiarello, titolare di un negozio di abbigliamento a Costabissara-, che il mercato estivo quest’anno stenti a decollare. E la colpa é tutta del caldo: il suo arrivo tardivo, infatti, ha rallentato l’intera stagione anche sul fronte degli acquisti. Prova ne sia, che proprio in questi ultimi giorni siano state le temperatura più elevate a dare il primo vero colpo d’inizio al settore.»
Un’ attesa forte, dunque, quella dei commercianti della provincia, che riveste il periodo delle vendite di fine stagione di un forte accento di convenienza. «E’ chiaro, infatti- aggiunge Chiarello- che con queste premesse i clienti potranno aspettarsi offerte decisamente vantaggiose. L’esigenza di rinnovare i magazzini ancora ben forniti, specie nel reparto moda, significherà quasi certamente offerte convenienti sulla merce di stagione da parte di molti operatori. L’unica speranza, ora, è che i vicentini non siano già partiti per le ferie.»
Diverse, del resto, le norme che regolano le vendite straordinarie su tutto il territorio regionale. Durante il periodo di saldi, infatti, i commercianti avranno la possibilità di ridurre i prezzi esposti sui cartellini della merce rimasta in negozio. In tal caso, il negoziante ha l’obbligo di indicare sul cartellino il prezzo normale di vendita del prodotto, la percentuale di sconto e il prezzo finale. Ed è inoltre tenuto a dare comunicazione al Comune almeno dieci giorni prima della vendita straordinaria, indicandone la data d’inizio e la durata.
La merce esposta in saldo va ovviamente separata in modo chiaro ed inequivocabile da quella eventualmente in vendita a prezzo normale. Quanto alla possibilità di cambiare o meno il capo venduto, la disciplina generale degli acquisti durante il periodo di saldi lascia piena discrezionalità al negoziante, a patto però che non si tratti di prodotti danneggiati o non conformi alla normativa (art.1519 ter Cod. civile introdotto da D.L.vo n.24/2002). In questo caso, ed entro due mesi dalla data della scoperta del difetto, scatta l’obbligo per il negoziante di riparazione o sostituzione del capo. Qualora ciò risulti impossibile, si impone la restituzione dell’importo pagato.
La prova dei capi da parte del cliente prima dell’acquisto non è invece un obbligo da parte del negoziante. I prodotti proposti in saldo non devono necessariamente appartenere alla stagione in corso. E per il pagamento, le carte di credito devono essere accettate dal commerciante qualora sia esposto nel punto vendita l’adesivo che attesti la relativa convenzione.
Proprio su questo punto, l’iniziativa «Saldi Garantiti» della Confcommercio detta cinque regole deontologiche ben chiare a tutti gli aderenti: accettare le carte di credito e il bancomat per il pagamento; sostituire, in caso di vizi o difetti, il prodotto venduto con eventuali articoli disponibili entro otto giorni dall’acquisto, o rimborsare in alternativa il prezzo delle merce anche rilasciando, qualora il cliente ne faccia richiesta, un buono da spendere dopo la chiusura dei saldi e comunque entro i 30 giorni successivi alla presentazione dello scontrino fiscale; far provare i capi acquistati su richiesta del cliente, con esclusione della biancheria intima e dei prodotti che per consuetudine non vengono provati; dare preventiva informazione, esponendo un cartello ben visibile, di eventuali riparazioni o adattamenti del capo acquistato a carico del cliente; esporre nella vetrina il materiale informativo inerente l’iniziativa.
Va ricordata infine un’ultima importante regola: nei trenta giorni prima e dopo i saldi, sono vietate le vendite promozionali, a meno che non siano posti in vendita prodotti non soggetti a saldi.
Il calendario dei saldi estivi 2004
Regioni Date
Abruzzo 15 lug. - 28 ago.
Basilicata 10 lug. - 10 sett.
Calabria 15 lug. - 31 ago.
Campania 3 lug. - 20 sett.
Emilia Romagna 7 lug. - 7 sett.
Friuli Venezia Giulia 10 lug. - 30 sett.
Lazio 10 lug. - 20 ago.
Liguria 18 lug. - 23 ago.
Lombardia 3 lug. - 1 sett.
Marche 10 lug. - 1 sett.
Molise 1 lug. - 30 ago.
Piemonte 10 lug. - 30 sett.
Puglia 15 lug. - 15 sett.
Sardegna 8 lug. - 31 ago.
Sicilia 10 lug. -10 sett.
Toscana 10 lug. - 10 sett.
Umbria 10 lug. - 7 sett.
Valle D’Aosta 10 ago. - 30 sett.
Veneto 15 lug. - 31 ago.
Provincia di Bolzano 10 lug. - 7 ago.
Provincia di Trento 15 lug. - 31 ago.
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