PRONTO SOCCORSO AZIENDALE: I NUOVI OBBLIGHI
Nr. 14 del 26/07/2004
Dal 3 agosto prossimo entrerà in vigore il regolamento che introduce nuovi obblighi alle imprese sul pronto soccorso aziendale. Il provvedimento (decreto legislativo 15 luglio n. 388) dà infatti concretezza alle norme già previste dalla 626 sulla sicurezza sul lavoro, individuando le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione in relazione alla natura dell’attività e al numero dei lavoratori occupati.
In base al fattore di rischio, le aziende vengono suddivise in tre diverse categorie a seconda delle quali dovranno rispettare un programma specifico di formazione del personale e di norme relative alle caratteristiche standard delle attrezzature. Una circolare del Ministero della Salute in merito, precisa inoltre ulteriori punti sulla tipologia dei corsi per gli addetti e su alcuni obblighi specifici da rispettare.
I soggetti obbligati.
Sono soggette agli obblighi tutte le imprese, indipendentemente dall’attività svolta.
Classificazione delle aziende.
Il decreto suddivide le aziende o le unità produttive in tre diverse categorie e stabilisce che, ai fini della classificazione, saranno considerati tutti i lavoratori dell’azienda. Qualora l’impresa svolga attività lavorativa compresa in gruppi diversi, il Ministero della Salute ha chiarito che per identificare la categoria di appartenenza, il datore di lavoro dovrà riferirsi all’attività con indice di rischio più elevato.
à Gruppo A: aziende o unità produttive con attività industriali, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive e altre attività minerarie, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari Inail con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali Inail relative al triennio precedente e aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno (le statistiche nazionali Inail sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale e per quanto riguarda il settore turismo ristorazione, nel triennio precedente, l’indice è pari a 2,54); aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.
à Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
à Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Obblighi del datore di lavoro.
Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, deve identificare la categoria di appartenenza della propria azienda o unità produttiva e, solo nel caso in cui appartenga al gruppo A, ha l’obbligo di comunicarla all’Azienda Unità Sanitaria Locale competente sul territorio in cui svolge l’attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Per le aziende o unità che sono classificate gruppo A e gruppo B, il datore di lavoro deve garantire: una cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in luogo facilmente accessibile e individuabile con segnaletica appropriata, contenete la dotazione minima indicata nell’allegato 1 del decreto (come da schema a lato); un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Per le aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve invece garantire: un pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contente la dotazione minima indicata nell’allegato 2 del decreto (come da schema a lato); un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
A tal proposito, la circolare del Mi- ni- stero della Salute precisa come l’obbligo di fornire il pacchetto di medicazione e il mezzo idoneo alla comunicazione al personale impe- gna- to in attività esterne alla sede aziendale, debba intendersi limitato alle prestazioni lavorative da svolgersi in luoghi isolati, mal collegati o appartati e lontani dai centri abitati.
Obbligo del datore di lavoro sarà invece, sulla base dei rischi specifici presentati nell’azienda o unità produttiva, individuare e rendere disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento e i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno e al pronto soccorso e garantire che gli stessi siano appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all’attività lavorativa dell’azienda e mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.
Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso.
E’ il datore di lavoro che, in relazione alle dimensioni aziendali e i rischi specifici dell’attività lavorativa, designa tra i lavoratori gli addetti al pronto soccorso, che non possono rifiutare l’incarico se non per giustificato motivo. La formazione è svolta da personale medico in collaborazione con il sistema d’emergenza, ove possibile, del Servizio sanitario nazionale. Il corso prevede 16 ore di formazione per le aziende del gruppo A e di 12 ore per aziende del gruppo B e C. La nota ministeriale ribadisce inoltre che rimangono comunque validi i corsi ultimati entro il 3 agosto, e specifica l’obbligo di procedere all’aggiornamento ogni tre anni, a partire dalla data di ultimazione dell’ultimo corso frequentato. Alle lezioni dovrà prendere parte anche il datore di lavoro che, come previsto dall’art. 10 d.lgs 626/94, assume l’incarico di svolgere direttamente il ruolo di addetto al pronto soccorso.
Sanzioni.
Sono pesanti le sanzioni per il datore di lavoro che non designa i lavoratori incaricati del primo soccorso: arresto da due o quattro mesi o ammenda da 516 a 2.582 euro; se non vengono adottati i provvedimenti necessari- attrezzatura medica e formazione degli addetti-, l’arresto va dai tre ai sei mesi e l’ammenda dai 1.549 ai 4.131 euro.
Informazioni.
Dal prossimo settembre l’Ascom di Vicenza darà il via ai nuovi corsi di pronto soccorso, secondo le indicazioni del provvedimento ministeriale del resto già recepite nell’organizzazione degli ultimi corsi avviati. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’ufficio Sicurezza e Ambiente, presso la Confcommercio provinciale, via Faccio 38, al numero 0444/964300.
LA DOTAZIONE MINIMA
DELLE ATTREZZATURE DI PRONTO SOCCORSO
GRUPPO A/B
v Guanti sterili monouso (5 paia)
v Visiera paraschizzi
v Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)
v Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml (3)
v Compresse di garza sterile 10x10 in buste singole (10)
v Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (2)
v Teli sterili monouso (2)
v Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
v Confezione di rete elastica di misura media (1)
v Confezione di cotone idrofilo (1)
v Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso (2)
v Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)
v Un paio di forbici
v Lacci emostatici (3)
v Ghiaccio pronto uso (due confezioni)
v Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
v Termometro
v Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa
GRUPPO C
v Guanti sterili monouso (2 paia)
v Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 mal (1)
v Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1)
v Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (1)
v Compresse di garza sterile 10x10 in buste singole (3)
v Pinzette da medicazione sterili monouso (1)
v Confezione di cotone idrofilo (1)
v Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso (1)
v Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1)
v Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1)
v Un paio di forbici (1)
v Un laccio emostatico (1)
v Confezione di ghiaccio pronto uso (1)
v Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)
v Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza
Torna alla pagina precedente