ENTRO IL 10 SETTEMBRE LA DICHIARAZIONE DI GIACENZA DEI PRODOTTI VINICOLI
Nr. 14 del 26/07/2004
Il recente decreto relativo alla dichiarazione annuale di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli riformula il sistema della dichiarazione. Il regolamento prevede che i detentori di vini e/o mosti diversi dai consumatori privati e dai rivenditori al minuto dichiarino ogni anno i quantitativi espressi in ettolitri, detenuti alla mezzanotte del 31 luglio. I quantitativi di vini e/o mosti viaggianti alla mezzanotte del 31 luglio sono dichiarati dal destinatario. Per la riduzione a vino il mosto muto è moltiplicato per 0,95. I mosti concentrati sono dichiarati nel loro effettivo volume senza l’applicazione di alcun coefficiente. Per rivenditori al minuto, s’intendono: - i rivenditori che esercitano professionalmente un’attività commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, ai 60 litri; - i rivenditori che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri. La dichiarazione di giacenza va presentata tramite il nuovo modello previsto dal decreto ministeriale di riferimento (disponibile presso gli uffici Ascom). La dichiarazione è presentata con riferimento al Comune nel cui territorio sono ubicati i locali dove sono detenuti i vini e/o mosti entro e non oltre la data del 10 settembre 2004.