GAS, DA OTTOBRE LE VERIFICHE DOCUMENTALI SUI NUOVI IMPIANTI
Nr. 17 del 27/09/2004
A partire da ottobre, le aziende distributrici di gas opereranno dei controlli a tappeto sulla documentazione obbligatoria. Ad essere interessati saranno tutti gli impianti di utenza alimentati a gas per mezzo di reti, esclusi quello per utilizzo industriale o artigianale. L’attività di accertamento documentale, svolta dal distributore locale secondo il regolamento emanato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con delibera n. 40/04, pubblicata in G.U. n. 83 del 8.4.04, verterà su una sola delle seguenti documentazioni, alternative fra di loro: «Richiesta di attivazione della fornitura di gas» ed «attestazione di corretta esecuzione dell’impianto» se l’ambito di applicazione è quello della legge 5 marzo 1990, n. 46; «Richiesta di attivazione della fornitura di gas» ed «attestazione di corretta esecuzione dell’impianto» se non rientra nell’ambito di applicazione della legge 5 marzo 1990, n. 46; Copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46; Copia della documentazione prevista dalla norma tecnica pubblicata dall’Uni.
L’accertamento su un impianto s’intende effettuato da parte del distributore quando la documentazione visionata è conforme alle leggi e l’accertatore appone il proprio timbro, la data, la sua firma leggibile e l’esito dell’accertamento, che potrà essere positivo o negativo.
Ai fini di una corretta divulgazione delle informazioni necessarie per l’attuazione del regolamento fissato con la delibera 40/04, il distributore, entro il 30 settembre 2004, rende disponibile nel proprio sito internet, in una sezione denominata «accertamenti della sicurezza post contatore», la seguente documentazione: apposita modulistica; le procedure previste dal regolamento; il recapito al quale fare pervenire la documentazione richiesta per l’effettuazione dell’accertamento.
In base all’articolo 12 della delibera n. 40/04, il distributore (attenzione: non il venditore) è tenuto a rilasciare al cliente finale, che la richieda, copia della documentazione relativa al suo impianto di utenza ed in possesso del distributore a seguito dell’attuazione del regolamento.
Va inoltre ricordato che a partire dal 1° ottobre 2004 ed entro il 30 giugno di ogni anno, il venditore deve fornire, tramite indicazione nei documenti di fatturazione, informazioni sugli obblighi in tema di sicurezza relativi all’impianto di utenza.
L’attuazione della delibera 40/04 è graduale, con l’avvio degli accertamenti in primo luogo sugli impianti nuovi, successivamente sugli impianti modificati e riattivati e, da ultimo, sugli impianti in servizio.
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