CASCHI PROTETTIVI: LA NORMATIVA MINISTERIALE SULL’OMOLOGAZIONE
Nr. 21 del 22/11/2004
Il «Nuovo codice della strada» prevede che i caschi protettivi per gli utenti dei ciclomotori e motoveicoli debbano essere conformi ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Decreto del 28 luglio 2000 pubblicato in GU n. 203/2000). Questo generale principio è stato più volte ripreso sia a livello comunitario che nazionale: il D. Lgs. n. 172/2004, di attuazione della Direttiva n. 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti, infatti prevede, tra l’altro, l’obbligo di commercializzazione di prodotti sicuri. Nel rispetto di tali principi e norme, in data 1 e 14 settembre 2004 la «Societè Nationale de Certification et d’Omologation SNCH» ha comunicato il ritiro, da parte del Ministero dei trasporti del Granducato del Lussemburgo, di: • omologazione ECE/ONU n. 13*22R00*22R05*0084*00 rilasciata al tipo di casco protettivo di marca Criko fabbricato dalla Criko Helmets S.a.S., via Sottopoggio - 55060 Guamo Capannori (Lucca); • omologazione ECE/ONU n. 13*22R00*22R05*0144*00 rilasciata al tipo di casco protettivo di marca Woodex tipo W 2003/05 fabbricato dalla Woodex Helmets srl, via Vecchia Marina n. 83, 54038 Montignoso (Messina). Pertanto è vietata l’immissione sul mercato (ed è disposto pure il ritiro dei prodotti già circolanti) di caschi recanti il numero di omologazione E13*22R00*22R05*0084*00 (commercialmente denominati Criko, CK, Malbo, Gem, ZKI, Asyhang, Omega, First, Xanicee, Woaza) e di quelli recanti il numero di omologazione n. 13*22R00*22R05*0144*00 (commercialmente denominati W 2003/05 e recanti numero di serie superiore a 70400). Gli uffici dell’Associazione sono a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito.