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Confcommercio Veneto Notizie

DECOLLA LA FINANZIARIA 2005: LE PRINCIPALI NOVITA’

Nr. 01 del 17/01/2005

Decolla la Finanziaria 2005. Il disegno di legge è stato approvato il 29 dicembre e si compone di un unico articolo suddiviso in ben 572 commi. Molte anche le novità, destinate per molti aspetti a lasciare il segno. Eccole, in estrema sintesi. Per un approfondimento, vi rimandiamo all’ampio servizio pubblicato nelle pagine 8 e 9 di questo numero.
Irap. D’ora in poi la base imponibile verrà modificata rendendo deducibile il costo del lavoro connesso agli addetti alla ricerca e sviluppo, modificando l’ulteriore deduzione prevista a favore delle piccole e medie imprese, e introducendo una deduzione correlata all’incremento della base occupazionale dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato. Quanto al personale addetto alla ricerca e sviluppo, la deducibilità, a decorrere dal 2005, del costo del personale sarà subordinata all’attestazione dell’effettività dei costi. Per le piccole e medie imprese, inoltre, è innalzata l’ulteriore deduzione prevista per i soggetti passivi dell’Irap, mentre dalla base imponibile é possibile dedurre il costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato che costituisce incremento della base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel 2004. Nel caso di imprese di nuova costituzione non si rilevano gli incrementi derivanti dallo svolgimento di attività che “assorbono” imprese giuridicamente preesistenti. La nuova deduzione in esame è applicabile a partire dal periodo d’imposta in cui interviene l’approvazione da parte della Commissione europea.
Riforma tassazione Irpef/Ire. Le modifiche alle regole di tassazione in sintesi riguardano la rimodulazione degli scaglioni e delle aliquote; la sostituzione delle detrazioni per carichi di famiglia con deduzioni; l’abrogazione delle “altre detrazioni d’imposta” di cui all’art. 14, Tuir; la possibilità di applicare la clausola di salvaguardia anche per i redditi 2005.
Pianificazione fiscale concordata. È introdotto dal 2005 questo istituto, cioè il concordato preventivo triennale previsto dalla Legge delega per la riforma fiscale.
Il nuovo istituto è riservato ai titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo ai quali si applicano gli studi di settore nel 2003. Non possono aderire le imprese e i lavoratori autonomi per i quali sussistono cause di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore per il 2003; che svolgono dall’1.1.2004 un’attività diversa da quella esercitata nel biennio 2002-2003; che non erano in attività in almeno uno dei periodi d’imposta 2002 o 2003; che non hanno dichiarato il reddito derivante dall’attività svolta nel 2002 o nel 2003 o che per gli stessi periodi hanno omesso la dichiarazione IVA; che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti per gli studi di settore per il 2003. La pianificazione fiscale determina per un triennio la base imponibile dellà caratteristica svolta, e comporta la riduzione dell’imposizione fiscale e contributiva con riferimento agli importi che eccedono la base imponibile pianificata.
La proposta di pianificazione fiscale è individuale ed è formulata dall’Agenzia delle Entrate che propone all’interessato la base imponibile caratteristica dell’attività svolta da “accettare”. Il contribuente ha tempo 60 giorni dal ricevimento della proposta per aderire o instaurare un contraddittorio con l’Ufficio, anche con l’assistenza di un intermediario abilitato alla trasmissione telematica, al fine di dimostrare l’evidente infondatezza dell’importo proposto. L’adesione alla pianificazione fiscale si perfeziona con l’accettazione degli importi proposti dall’Agenzia delle Entrate, ferma restando la congruità dei ricavi e dei compensi agli studi di settore per ciascun periodo d’imposta.
In caso di mancato rispetto della pianificazione concordata, l’Ufficio notifica un accertamento parziale in ragione del reddito oggetto dell’accordo e per l’Iva sulla base del volume d’affari corrispondente. La medesima disposizione si applica anche in caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore.
L’accertamento parziale non scatta in presenza di avvenimenti straordinari e imprevedibili, nel qual caso si applica il procedimento di accertamento con adesione.
La pianificazione fiscale non decorre dal 2005 per tutti i contribuenti potenzialmente interessati, ma sarà attuata progressivamente nel corso del triennio per singole categorie di contribuenti individuate con appositi decreti ministeriali.
Redditi immobiliari. Per combattere il sommerso viene esteso l’obbligo di indicazione del codice fiscale per le seguenti comunicazioni: denuncia di inizio attività in materia di edilizia; permessi di costruire e ogni altro atto comunque denominato in materia di attività edilizia; contratti di somministrazione di servizi telefonici, idrici e gas. È prevista la fissazione di un limite del canone di locazione al di sopra del quale non scatta l’accertamento da parte dell’Ufficio ai fini dell’imposta di registro e Irpef. Viene introdotta, altresì, una presunzione di esistenza del rapporto di locazione. Le disposizioni in esame non si applicano con riferimento ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo c.d. “concordati”
La comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza della cessione, locazione di un immobile dovrà essere effettuata all’Agenzia delle Entrate in via telematica, anche tramite gli intermediari abilitati. Ma essa può essere sostituita dalla presentazione per la registrazione dell’atto di cessione o locazione.
La comunicazione va, comunque, effettuata anche da parte degli intermediari immobiliari, per quanto concerne i contratti di locazione di durata inferiore ad un mese.



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