PATENTE INTEGRA SE NON SI IDENTIFICA IL CONDUCENTE
Nr. 05 del 14/03/2005
Non si applicherà più la decurtazione dei punti sulla patente del proprietario del veicolo, qualora non sia possibile identificare il conducente che ha commesso l’infrazione. Gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 27/2005, tra l’altro molto discussa, sono stati nei giorni scorsi recepiti da una Circolare del Ministero dell’Interno (n. 300 del 04/02/2005), che ha fornito alcune disposizioni correttive per l’applicazione della disciplina della patente a punti. Cosa dice, in sostanza, la circolare? Che a partire dai verbali notificati con decorrenza 26 gennaio 2005 (data di pubblicazione della sentenza) se il conducente del veicolo non è stato identificato, l’organo di polizia procede, entro 30 giorni, a chiedere al proprietario del veicolo le generalità della persona che era alla guida al momento del fatto. Nel caso non vengano forniti i dati, viene notificato un altro verbale, con cui si applicherà, a carico del proprietario del veicolo, la sanzione prevista dall’art. 180, comma 8 del codice della strada, vale a dire il pagamento di un’ammenda che va da 357 a 1433 euro. Stessa procedura anche per le vetture di proprietà di una persona giuridica. In questo caso la sanzione si applicherà alla persona fisica responsabile in solido, sempre che non riesca a fornire le generalità della persona che era alla guida. La Circolare del Ministero chiarisce inoltre gli effetti sulle procedure pendenti. Si applica infatti ai verbali di contestazione di illeciti amministrativi per i quali non sia stata ancora effettuata la comunicazione all’Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida, mentre si è ancora in attesa delle valutazioni congiunte con il Ministero delle Infrastrutture e trasporti sui provvedimenti di decurtazione dei punti patente già registrati all’anagrafe.