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Confcommercio Veneto Notizie

GASOLIO PER AUTOTRAZIONE NEL SETTORE TRASPORTO. I BENEFICI FISCALI PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA

Nr. 06 del 29/03/2005

Con una recente circolare l’Agenzia delle Dogane ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai benefici fiscali sul gasolio per autotrazione ad uso professionale, già confermati dai commi 515 e 517 della Legge Finanziaria 2005.
I benefici fiscali sono relativi alle seguenti due fattispecie, che si riferiscono entrambe ai consumi effettuati nel corso del 2004:
1. riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti attività di autotrasporto di merci con autoveicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate;
2. riduzione dell’aliquota d’accisa sul gasolio per uso autotrazione utilizzato dagli esercenti attività di autotrasporto di merci con autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.
Relativamente al beneficio di riduzione degli oneri (punto 1) - la cosiddetta carbon tax - gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci, conto proprio e conto terzi, con veicoli di massa complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate, devono presentare apposita dichiarazione agli Uffici dell’Agenzia delle dogane territorialmente competenti, entro e non oltre il 30 giugno 2005.
L’entità del credito fiscale deve essere determinata moltiplicando l’importo originariamente previsto in lire 33,26 per litro, per il totale dei litri di gasolio acquistati nel corso del 2004 e convertendo il risultato in euro.
Ai fini dell’ammissione al beneficio, i consumi di gasolio devono essere comprovati unicamente mediante le relative fatture di acquisto. Per la fruizione dell’agevolazione con Mod. F24 deve essere utilizzato il codice tributo 6730,
Relativamente, invece, alla riduzione dell’aliquota d’accisa sul gasolio per autotrazione (punto 2), tale beneficio spetta agli esercenti l’attività di autotrasporto di merci, conto proprio e conto terzi, con autoveicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate.
La misura dell’agevolazione è pari ad euro 33,21391 per mille litri di gasolio. Per ottenere il rimborso corrispondente al credito maturato, gli aventi diritto devono presentare apposita dichiarazione, con riferimento ai consumi effettuati nel corso dell’intero anno 2004 e comprovati unicamente mediante le relative fatture di acquisto, agli uffici dell’Agenzia delle dogane territorialmente competenti, entro e non oltre il 30 giugno 2005. Per la fruizione dell’agevolazione con Mod. F24 deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
E’ importante tenere presente che le disposizioni contenute nella Legge finanziaria 2005 (ribadite nella nota dell’Agenzia delle Dogane) stabiliscono che l’ammontare complessivo dei benefici fiscali di cui al punto 1) e al punto 2) non possa essere superiore ad euro 33,21391 per mille litri. Pertanto, chi ha diritto di usufruire dell’agevolazione di cui al punto 1) e intende beneficiare anche della disposizione di cui al punto 2), può avvalersi della riduzione d’imposta di cui al punto 2) nella misura massima di euro 16,03656 per mille litri.
Gli uffici provinciali della Confcommercio sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornire la modulistica da inoltrare agli uffici dell’Agenzia delle dogane territorialmente competenti.

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