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Confcommercio Veneto Notizie

PRODOTTI COSMETICI, NOVITA’ PER ETICHETTE E SCADENZA

Nr. 09 del 09/05/2005

E’ entrato in vigore il 16 aprile 2005 il Decreto Legislativo n. 50 del 15 febbraio 2005, che attua nel nostro ordinamento, seppur con ritardo, le Direttive comunitarie 2003/15/CE e 2003/80/CE in materia di prodotti cosmetici.
Il provvedimento in questione modifica la previgente Legge n. 713/1986 in materia e introduce il nuovo obbligo di indicare nell’etichetta la durata minima del prodotto cosmetico, che corrisponde alla data alla quale tale prodotto, opportunamente conservato, continua a soddisfare la sua funzione iniziale.
La durata minima viene indicata con la dicitura “da usare preferibilmente entro...” seguita dalla data stessa oppure dall’indicazione del punto della confezione su cui questa figura. La data deve essere indicata in modo chiaro e si compone, nell’ordine, del mese o dell’anno oppure del giorno, del mese e dell’anno. Se necessario, tale indicazione è completata con le particolari condizioni da rispettare per garantire la durata indicata. L’indicazione della data di durata minima non è obbligatoria per i prodotti che abbiano una durata minima superiore a trenta mesi. Infatti per i prodotti con durata superiore a trenta mesi deve essere riportata un’indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore. Tale informazione è indicata tramite il simbolo raffigurato nell’allegato VI-bis del Decreto stesso (simbolo rappresentante in modo stilizzato un barattolo aperto di crema) seguito dall’indicazione del numero dei mesi, degli anni o degli anni e dei mesi in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato. Il citato Provvedimento inoltre vieta:
1) l’immissione sul mercato di prodotti cosmetici la cui formulazione finale sia stata oggetto di una sperimentazione animale o contenenti ingredienti che siano stati oggetto di una sperimentazione animale;
2) l’utilizzo nei prodotti cosmetici di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossigene ai sensi del D. Lgs. n. 52/1997.
Il Provvedimento comunque consente che il fabbricante o il responsabile dell’immissione del prodotto cosmetico sul mercato comunitario possa indicare (sulla confezione del prodotto o su qualsiasi documento, foglio di istruzioni, etichetta, fascetta o cartellino che accompagna o si riferisce a tale prodotto) che quest’ultimo è stato sviluppato senza fare ricorso alla sperimentazione animale.
Per quanto riguarda il problema dello smaltimento delle scorte, si precisa che:
- i cosmetici conformi alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto in esame non possono essere immessi sul mercato a decorrere dall’11 marzo 2005;
- i cosmetici immessi sul mercato ovvero ceduti a terzi prima dell’11 marzo 2005 possono essere venduti al consumatore finale fino ad esaurimento delle scorte.

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