DISTRIBUTORI CARBURANTI – UNANIMITA’ SUGLI ORARI
Nr. 12 del 20/06/2005
Orari di apertura e di chiusura degli impianti stradali di carburanti: quale orario adottare, tenendo conto del recente provvedimento emanato in materia dalla Giunta del Veneto e dell’esigenza di uniformità negli orari degli impianti su tutto il territorio provinciale, soprattutto per non creare troppa confusione tra gli utenti. Di questo e di altri aspetti individuati dalla deliberazione regionale n. 977 del 18 marzo 2005, si è discusso nel corso dell’assemblea indetta dall’Associazione provinciale gestori impianti di carburanti FIGISC-Confcommercio, che si è tenuta nella sede provinciale lo scorso maggio.
I gestori intervenuti all’incontro, dopo aver attentamente esaminato il provvedimento e le novità introdotte nella regolamentazione degli impianti, hanno deciso a larga maggioranza di adottare durante tutto l’anno il seguente orario di apertura e chiusura: dalle ore 07.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00. Sarà ora compito di ciascuno inoltrare la comunicazione al Comune competente per territorio, almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’applicazione del nuovo orario. Sulle altre due importanti novità, la diminuzione dal 25% al 10% della percentuale di turnazione dei distributori di carburanti (il nuovo piano turni sarà probabilmente predisposto dalla Provincia di Vicenza con decorrenza 01/01/2006) e la possibilità di tenere chiuso l’impianto per ferie fino a tre settimane, di cui due consecutive, l’assemblea ha espresso parere favorevole. Il presidente provinciale Gastone Vicari ha quindi ringraziato i colleghi per l’ottima partecipazione all’assemblea e ha ribadito l’importanza della coesione tra operatori nel portare avanti le istanze, che a livello locale e nazionale, sono necessarie per garantire un futuro alla categoria.
Riassumiamo di seguito i principali aspetti del provvedimento regionale esaminati durante l’assemblea.
Orario giornaliero. I gestori possono scegliere un proprio orario entro i seguenti limiti: apertura non prima delle ore 05.00, chiusura non dopo le 22.00, chiusura domenicale e festiva, chiusura infrasettimanale di mezza giornata (osservando, in questo caso, un orario di apertura minimo di ore 4,45 e massimo di ore 6,15 con chiusura antimeridiana non oltre le ore 13.00 ed apertura pomeridiana non prima delle ore 13.00). Rimane confermato l’orario minimo settimanale di cinquantadue ore rapportate su cinque giorni e mezzo, fermo comunque l’orario medio giornaliero di ore 9 e 30 minuti. L’orario deve essere comunicato al comune competente per territorio con lettera raccomandata a.r. almeno trenta giorni prima dell’inizio della sua applicazione e non può essere modificato prima del decorso di sei mesi.
Il Comune può autorizzare gli impianti siti in particolari zone lontane dai centri abitati (ad esempio le zone industriali) a rispettare un orario articolato su cinque giorni.
In assenza di comunicazione da parte dei gestori, l’orario da osservare è il seguente: orario invernale (dalle ore 07.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00), orario estivo (dalle ore 07.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.30).
Turni di apertura. Nei giorni festivi è prevista l’apertura di un numero di impianti non inferiore al 10% di quelli esistenti e funzionanti in ciascun territorio provinciale. Nella giornata del sabato o in altro giorno della settimana, a scelta del gestore, è prevista l’apertura di mezza giornata di un numero di impianti stradali di carburanti non inferiore al 10% di quelli esistenti e funzionanti nel territorio provinciale.
Gli impianti che effettuano l’apertura domenicale possono sospendere l’attività nell’intera giornata del lunedì e, se questo è festivo, nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali e per la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
Per gli impianti siti in particolari zone lontane da centri abitati (ad esempio zone industriali), il Comune può concedere la deroga all’osservanza dei turni di apertura domenicale e festiva.
Ferie. Il Comune autorizza, su domanda dei gestori, un periodo di ferie non superiore a tre settimane, di cui due consecutive, per ciascun anno solare, fruibili in qualsiasi periodo a condizione che sia comunque garantita l’apertura di almeno il 20% degli impianti e lo svolgimento dei turni festivi e notturni. Nel periodo di ferie può essere sospesa l’attività delle apparecchiature self-service pre-pagamento.
Attività complementari. Le attività complementari e commerciali presenti nell’impianto devono essere gestite, salvo loro rinuncia, dai soggetti titolari delle licenze UTF. Gli impianti di lavaggio automatici funzionanti senza assistenza di apposito personale possono funzionare anche oltre l’orario ed i turni sopra richiamati. Le autorizzazioni per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande e per la vendita di stampa quotidiana e periodica, rilasciate in deroga ai piani di settore, osservano l’orario ed i turni sopra richiamati (così come le attività complementari a servizio dell’autoveicolo).
Cartello. I gestori devono esporre un cartello, convalidato dal Comune e visibile al pubblico, con indicato l’orario giornaliero di apertura e chiusura e il turno di riposo infrasettimanale, domenicale e festivo.
Sanzioni. L’articolo 10 della Legge Regionale 23/03 prevede, a carico di chiunque violi le disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura, una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00. In caso di recidiva è disposta anche la chiusura dell’impianto fino ad un massimo di quindici giorni.
Torna alla pagina precedente