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Confcommercio Veneto Notizie

SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE

Nr. 13 del 04/07/2005

La legge Comunitaria 2004 ha introdotto nuove prescrizioni minime di sicurezza per le attrezzature di lavoro, da intendersi come qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.
Le nuove previsioni, nel modificare l’art. 36 d.lgs. 626/94, innalzano gli standard di sicurezza per le attrezzature di lavoro, disponendo che:
- la persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente a eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall’arresto dell’attrezzatura di lavoro;
- la rimessa in moto di una attrezzatura può essere effettuata solo con una azione volontaria su un organo di comando salvo che il riavvio non presenti rischi per il lavoratore;
- l’ordine di arresto di una attrezzatura deve essere prioritario rispetto alla messa in moto;
- gli elementi mobili di una attrezzatura con rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, devono essere dotati di protezione o di sistemi pro tet tivi che: A) devono essere di costruzione robusta; B) non devono provocare rischi supplementari; C) non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci; D) devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa; E) non devono limitare più del necessario l’osservazione del ciclo di lavoro.
I termini di adeguamento alle nuove previsioni vengono diversificati in base al periodo di messa a disposizione delle attrezzature. In particolare, le nuove attrezzature fornite ai lavoratori devono essere sottoposte alle recenti previsioni già dal 12 maggio 2005, data di entrata in vigore delle nuove previsioni.
Per le attrezzature di lavoro già utilizzate prima di tale ultima data, le nuove regole prescrivono l’obbligo di adeguamento entro il 12 novembre 2005.
Peraltro un obbligo di adattamento immediato sembrerebbe sussistere per le attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo. In ogni caso, sino al completamento degli adattamenti richiesti, il datore di lavoro deve realizzare misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento, è a disposizione presso Confcommercio Vicenza l’Ufficio Sicurezza e Ambiente.

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