Si ricorda che nel caso in cui l’attività commerciale sia svolta in forma di società, sono iscrivibili alla gestione commercianti INPS i soci in possesso dei seguenti requisiti: - i soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori; - i soci di società di fatto ; - i soci accomandatari di società in accomandita semplice; i soci accomandanti delle società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori degli accomandatari; - i soci di società a responsabilità limitata che partecipino con carattere di abitualità e prevalenza all’attività dell’azienda organizzata e/o diretta prevalentemente con il proprio lavoro. L’eventuale qualifica di amministratore della S.r.l., sia commerciale che artigiana, rivestita dal socio non fa venir meno l’obbligo assicurativo, allorché lo stesso partecipi con abitualità e prevalenza al lavoro aziendale. In nessun caso possono invece essere iscritti i soci e gli amministratori delle società per azioni e delle società in accomandita per azioni. Sono esclusi dall’obbligo d’iscrizione alla Gestione speciale dei commercianti i professionisti e gli artisti.