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COMUNI NON TURISTICI, BOCCIATI I RICORSI

Nr. 15 del 01/08/2005

La Corte Costituzionale (sentenza n. 243 del 20 giugno 2005) ha dichiarato privo di fondamento e, quindi inammissibile, il ricorso al Tar del Veneto promosso dai Comuni di Affi, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Costernano, Pastrengo e Rivoli Veronese, nonché da numerosi operatori commerciali, avente ad oggetto la richiesta di annullamento della deliberazione della Giunta provinciale di Verona con la quale, sulla base delle norme impugnate, erano stati fissati i “criteri per l’applicazione delle deroghe agli orari di vendita per i Comuni a economia prevalentemente turistica e città d’arte”; allo stesso tempo, l’annullamento della decisione della medesima Provincia, con cui era stato negato ai Comuni ricorrenti il riconoscimento della qualità di Comuni “a prevalente economia turistica”: riconoscimento che avrebbe comportato la possibilità, per gli esercizi commerciali ubicati nel loro territorio, di effettuare l’apertura per la vendita - nel periodo dal 15 marzo al 4 novembre - anche nei giorni domenicali e festivi.
A fondamento del ricorso, i ricorrenti avevano in particolare dedotto che i territori dei Comuni interessati risultavano posti a breve distanza dal lago di Garda, in zona divenuta punto di passaggio obbligato per grandi masse di turisti diretti verso quel comprensorio; e che i medesimi territori erano già stati riconosciuti “località ad economia turistica” con deliberazione del Presidente della Giunta regionale del 1983, sulla base della disciplina vigente anteriormente all’entrata in vigore della legge regionale del Veneto n. 62 del 1999.
In sostanza, secondo alcuni commercianti e Comuni veronesi, le regole ed i limiti in tema di orari e giorni di apertura di esercizi commerciali inciderebbero sulla concorrenza tra i diversi operatori commerciali e, per altro verso, i requisiti introdotti dalla legge regionale (possono essere individuati come “a prevalente economia turistica” solo i Comuni “situati in territorio montano, litoraneo, lacuale, termale ... con almeno millecinquecento posti letto in strutture alberghiere ed extra alberghiere”) introdurrebbero una discriminazione per quei Comuni che, sebbene privi di tali requisiti, risultano comunque sostenuti da un’economia fortemente dipendente dai flussi turistici.
Il Tar del Veneto, con ordinanza del 14 maggio 2003, aveva quindi chiesto alla Corte Costituzionale di pronunciarsi in merito alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 1999, n. 62 (Individuazione dei Comuni a prevalente economia turistica e delle città d’arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita), sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione.
In proposito, giova rilevare che la legge regionale 62 del 1999 trae origine e fondamento dalla disposizione contenuta nel d.lgs. n. 114/98 (il cosiddetto Decreto Bersani), la quale stabilisce che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le regioni “individuano i Comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d’arte o le zone del territorio dei medesimi” nei quali gli esercizi commerciali possono esercitare la facoltà di determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall’obbligo di chiusura domenicale e festiva dell’esercizio. La Regione Veneto, in attuazione di tale prescrizione, aveva emanato la legge 62, prevedendo in essa (art. 1) la delega alle province per l’individuazione dei Comuni a prevalente economia turistica e delle città d’arte, con le modalità ed i criteri indicati negli artt. 2 e seguenti dell’apposita legge regionale.
Tornando alla questione di anticostituzionalità della legge regionale, la Consulta ha dichiarato la “manifesta inammissibilità” della questione sollevata dal Tar del Veneto e dai rispettivi ricorrenti.
Secondo la sentenza della Corte Costituzionale non appare, infatti, fondata la censura di violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo della disparità di trattamento tra Comuni ubicati in zone montane, litoranee, lacuali e termali e quei Comuni che, pur potendo vantare il carattere prevalentemente turistico delle rispettive economie, si trovino diversamente ubicati. In proposito, va ribadito che rientra nella discrezionalità del legislatore la valutazione finalizzata a differenziare, sulla base di criteri generali, la composita realtà territoriale, ai fini dell’attribuzione di specifiche qualificazioni della stessa, sia pure con il consueto, generale limite della non palese arbitrarietà ed irragionevolezza. D’altra parte, ribadisce la Corte “essendo qualsiasi disciplina destinata, per sua stessa natura, ad introdurre regole e, dunque, ad operare distinzioni, qualunque normativa positiva finisce per risultare necessariamente destinata ad introdurre, nel sistema, fattori di differenziazione” (v. sentenza n. 89 del 1996).
Anche la questione relativa all’art. 2 della legge regionale 62 è per la Corte inammissibile, con riferimento al parametro di cui all’art.117 Cost. per carenza dei requisiti di chiarezza ed univocità del quesito proposto dal Tar del Veneto.
Infine, la manifesta infondatezza è stata di chiarata anche con riferimento all’art. 97 Cost. La Consulta ha infatti sentenziato che la violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione non può essere invocato se non per l’arbitrarietà e la manifesta irragionevolezza della disciplina denunciata. Nel caso in esame i limiti imposti alla discrezionalità del legislatore dall’art. 97 Cost. non sono stati superati, atteso che la disciplina legislativa denunciata non attribuisce un arbitrario privilegio ad alcuni Comuni, né appare manifestamente irragionevole.
Si chiude quindi un capitolo su una questione che aveva raccolto dubbi e polemiche. Ora che l’Alta Corte ha espresso il suo giudizio, le regole stabilite dalla Regione in materia di orari dei negozi e aperture domenicali, con le relative deroghe per i comuni a economia turistica e per le città d’arte assumono ancor più rilevanza, come la certezza che la disciplina il vigore vada rispettata da tutti i Comuni, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno un’economia legata ai flussi turistici.
Monica Rossato

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