RICERCA PRODOTTI : {{query}}

{{errore}}
Confcommercio Veneto Notizie

IN PENSIONE CON I “VECCHI” REQUISITI

Nr. 15 del 01/08/2005

L’Inps ha emanato un messaggio (n. 22987 del 17 giugno scorso) per chiarire meglio l’applicazione delle nuove decorrenze per l’accesso al pensionamento previste dalla legge 23 agosto 2004, n. 243 di riforma del sistema previdenziale, nei confronti dei lavoratori cui continua ad applicarsi la disciplina previgente alla legge stessa, di quelli cioè che andranno in pensione con i vecchi requisiti.
La legge n. 243 del 2004 ha infatti introdotto, con effetto dal 1° gennaio 2008, oltre ad un’elevazione dell’età per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità e del diritto alla pensione di vecchiaia contributiva, una modifica delle così dette “finestre” di uscita per tutti gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
Lo stesso provvedimento ha altresì stabilito che la disciplina ad esso previgente, sia per quanto riguarda il conseguimento del diritto a pensione, sia per quanto riguarda l’accesso alla pensione continui ad applicarsi per le seguenti categorie di lavoratori:
1. lavoratori che, entro il 31 dicembre 2007, maturino, ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della legge n. 243 del 2004, i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica, o di sola anzianità contributiva utili per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, di vecchiaia, nonché alla pensione nel sistema contributivo;
2. lavoratori che, antecedentemente alla data del 1° marzo 2004, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria nel limite di 10.000 unità:
3. lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, comma 2 dell’anzidetta legge n. 223 del 1991;
4. lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) del predetto comma 28 dell’art. 2 della legge 662 (articolo 1, commi 18 e 19).
“Gli assicurati di cui ai precedenti punti - scrive l’Inps nel suo messaggio - potranno accedere alla pensione con i medesimi requisiti e le medesime “finestre” di accesso previste dalla disciplina previgente alla citata legge n. 243 del 2004, a nulla rilevando che le “finestre” stesse si collochino successivamente al 31 dicembre 2007.

Torna alla pagina precedente

Condividi su Facebook Condividi su LinkedIn Stampa pagina