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ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE: CHIARIMENTI SUI CONTRIBUTI

Nr. 15 del 01/08/2005

È il 16 settembre 2005 il termine ultimo per il versamento, in unica soluzione e senza oneri accessori, dei contributi dovuti sui compensi pagati nel 2004 agli associati in partecipazione iscritti alla Gestione separata. Per il pagamento occorre utilizzare il modello F24 indicando, come periodo di riferimento, il mese di dicembre 2004 e, come codice tributo (valido solo per il 2004), il valore “ASS”. È possibile chiedere il pagamento rateale di quanto dovuto, allegando alla domanda di pagamento rateale - da presentare alla sede Inps competente - la ricevuta di versamento di un dodicesimo dell’importo dovuto. Lo stesso importo dovrà essere versato nei mesi successivi, fino alla definizione della domanda di rateizzazione. La base imponibile su cui calcolare i contributi dovuti è individuata nel reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti per il calcolo dell’Irpef, come risultante dalla dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Proprio sulla contribuzione degli associati in partecipazione, l’Inps ha inoltre emesso recentemente una circolare, la n. 90 del 13 luglio scorso, in cui spiega che l’aliquota contributiva per l’assicurazione I.V.S. da applicare per l’anno 2004 è pari al 17,30%, entro il limite di reddito di cui all’art. 3 ter della legge 14 novembre 1992, n. 438 (e 37.883,00) e del 18,30% oltre tale limite. E ciò in riferimento a tutti gli associati in partecipazione che conferiscono prestazioni lavorative, ancorché pensionati od iscritti ad altre Gestioni previdenziali.
Aspetto innovativo della circolare è però il seguente: “Alla luce dei pareri concordemente espressi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell’economia e finanze - e contrariamente a quanto indicato nella circolare n. 57/2004 - è scritto nella circolare Inps - è altresì dovuto, per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria e non titolari di trattamento pensionistico, il contributo dello 0,50 per cento istituito, dall’articolo 59 della legge n. 449/1997 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità, dell’assegno per il nucleo familiare e del trattamento economico di malattia in caso di ricovero ospedaliero. Per tali soggetti, pertanto, l’aliquota complessiva per l’anno 2004 è pari al 17,80%, ovvero al 18,80% oltre il limite di reddito di e 37.883,00”.
La circolare prosegue poi, indicando i termini e le modalità di versamento dei contributi che abbiamo indicato sopra. Per quanto riguarda le denunce, sempre in riferimento ai soli compensi erogati nell’anno 2004, la circolare fissa come termine ultimo il 30 settembre 2005. “Le denunce in questione - spiega l’Inps - saranno prodotte, con le medesime modalità, anche dagli associanti che abbiano spontaneamente corrisposto, nel corso del 2004 o del corrente anno, i contributi dovuti per il 2004, indicando l’aliquota contributiva risultante dalle precisazioni che precedono (17,30 o 18,30 ovvero 17,80 o 18,80 in caso di associati non pensionati o privi di altra tutela previdenziale). L’eventuale maggior somma risultante a debito, per omesso pagamento del contributo dello 0,50% o ad altro titolo, degli associanti che hanno già versato contributi dell’anno 2004 sarà corrisposta entro il 16 settembre”.
Infine l’Inps chiarisce la base imponibile su cui calcolare i contributi. Per gli associati in partecipazione la base imponibile consiste “nel reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi”. In questo senso, il versamento è effettuato sugli importi erogati all’associato anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi. Ciò significa che le partecipazioni agli utili dagli associati in questione costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta. I contributi previdenziali sono dovuti, conseguentemente, sugli emolumenti lordi erogati a titolo di anticipazione, salvo eventuale conguaglio sulla base degli utili definitivamente risultanti dal rendiconto.
Interessante anche un’altra precisazione dell’Inps: “I compensi erogati dall’imprenditore - si legge nella circolare - anche per i rapporti di associazione in partecipazione, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti, non concorrono a formare reddito per i loro percettori, in quanto non deducibili dal reddito d’impresa. Rilevato, inoltre, che i soggetti in questione non sono tenuti a dichiarare detti emolumenti nella denuncia dei redditi, deve dedursi che non sia configurabile, per gli stessi, un’obbligazione contributiva nei confronti della Gestione separata ai sensi dell’art. 43 della legge n. 326/2003”.

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