LA CESSIONE DEL REGISTRATORE DI CASSA E LA RIMOZIONE DELLA MEMORIA FISCALE
Nr. 15 del 01/08/2005
Un recente Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate permette, ai soggetti che cedono, trasferiscono o installano temporaneamente un registratore di cassa, di chiedere alla ditta costruttrice o importatrice dell’apparecchio la sostituzione della memoria fiscale, in modo tale da garantire la “privacy” dei dati relativi alle operazioni ivi registrate.
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 17.6.2005, modificando l’art. 4 del DM 4.4.90, ha introdotto la possibilità di sostituire la memoria fiscale del registratore di cassa, oltre che nei casi precedentemente contemplati di guasto o esaurimento della memoria stessa, anche nei casi in cui l’apparecchio venga ceduto, installato temporaneamente o trasferito a qualsiasi titolo.
Detta possibilità è stata introdotta per garantire al soggetto che cede o trasferisce l’apparecchio che i dati relativi alle operazioni registrate nella memoria fiscale non siano accessibili e visionabili dal nuovo utilizzatore.
Sul punto il citato Provvedimento così recita:
“Tutto ciò ai fini della tutela dei dati contenuti nella memoria fiscale relativi alle operazioni effettuate dal soggetto cedente o che, a qualsiasi titolo, trasferisce l’apparecchio misuratore fiscale.”
Ambito e modalità di applicazione
Il Provvedimento in esame prevede la possibilità di sostituire la memoria fiscale del registratore di cassa nei casi in cui l’apparecchio viene:
• ceduto ad altro utilizzatore;
• ceduto ad un soggetto non utilizzatore, ivi compresa la restituzione in permuta;
• temporaneamente sostituito da un altro apparecchio per il tempo necessario alla riparazione;
• installato a titolo di prova;
• trasferito a qualsiasi titolo.
Obblighi del cedente
Nei casi di cessione o trasferimento del registratore di cassa, il cedente che intende avvalersi della possibilità di rimuovere la memoria fiscale deve:
• richiedere alla ditta costruttrice o importatrice dell’apparecchio l’esecuzione dell’operazione;
• comunicare al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate la sostituzione della memoria fiscale contenuta nel misuratore;
• conservare copia del libretto di dotazione;
• conservare la stampa integrale dei dati contenuti nella memoria fiscale.
Obblighi della ditta
che esegue la sostituzione
La ditta costruttrice o importatrice che esegue la sostituzione della memoria fiscale, deve eseguire l’operazione attenendosi a quanto previsto dall’art. 2, DM 19.6.84, che fissa le modalità con le quali eseguire la sostituzione della memoria fiscale nei casi in cui la stessa si esaurisca o si guasti.
Nello specifico, l’allegato A al DM 23.3.83, punto 2.7, integrato dal citato DM 19.6.84, così dispone:
“Il misuratore riattivato deve essere sottoposto ad un nuovo controllo di conformità, nei locali indicati nel decreto ministeriale di approvazione a cura del produttore o importatore previa attribuzione di un nuovo numero di matricola.
Le memorie fiscali guaste o esaurite, sostituite con le modalità di cui sopra, devono essere idoneamente conservate dalle ditte costruttrici e/o importatrici che hanno provveduto alla loro sostituzione.”
Quindi, il soggetto che effettua la sostituzione della memoria fiscale, eseguita l’operazione, è tenuto a:
• attribuire al registratore di cassa un nuovo numero di matricola;
• sottoporre al controllo di conformità l’apparecchio così “modificato”;
• conservare la memoria fiscale sostituita.
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