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Confcommercio Veneto Notizie

NUOVE REGOLE PER IL PORTA A PORTA

Nr. 17 del 26/09/2005

Le vendite porta a porta hanno finalmente un proprio provvedimento legislativo ad hoc. Si tratta della L. 173/05, entrata ufficialmente in vigore lo scorso 17 settembre, e il cui testo integrale è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 204 del 2 settembre scorso. La normativa va a definire alcune problematiche che non erano state risolte dal cosìddetto decreto Bersani, come, ad esempio, l’obbligo del tesserino di riconoscimento e il divieto di effettuare vendite piramidali e “catene di S. Antonio”. Ma al di là di questi aspetti specifici, sono anche stati definitivamente fissati alcuni importanti paletti che permettono di definire con maggiore precisione cos’è una vendita a domicilio e quali devono essere i rapporti contrattuali tra azienda e venditore.
Vediamo allora in sintesi cosa dice la norma. La “vendita diretta a domicilio” è definita come la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (decreto Bersani), effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago. Il campo di applicazione della legge esclude comunque le offerte, le sottoscrizioni e la propaganda a fini commerciali di prodotti e servizi finanziari ed assicurativi, nonché i contratti aventi ad oggetto costruzione, vendita e locazione di immobili.
Oltre a regolamentare in parte la professione di incaricato alla vendita diretta a domicilio, la norma pone una serie di obblighi per chi intenda esercitare tale attività, quali il possesso dei requisiti di accesso all’attività commerciale (previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo 114/98), la comunicazione di inizio attività al comune di residenza o a quello dove è posta la sede legale e infine il possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dall’impresa.
Per le caratteristiche del tesserino il rimando è alla Bersani, la quale stabilisce che deve essere numerato, contenere generalità e fotografia dell’incaricato, indicare la sede e i prodotti oggetto dell’attività dell’impresa, riportare il nome e la firma del responsabile dell’impresa stessa. Per chi non rispetta la normativa prevista si applicheranno le sanzioni contemplate dall’articolo 22 del D.lgs 114/98, vale a dire da 5 a 30 milioni di vecchie lire d’ammenda e, in caso di particolare gravità o di recidiva, possibilità di sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

Il rapporto di lavoro
Regolata dalla nuova normativa anche la forma contrattuale del rapporto tra impresa ed incaricato alla vendita, che potrà essere contraddistinto sia dall’elemento della subordinazione sia da quello dell’autonomia dell’incaricato.
Viene lasciata ai privati ampia autonomia di scelta, pur individuando nel “contratto di agenzia” la tipologia di riferimento nel caso in cui l’incaricato alla vendita non abbia vincolo di subordinazione. Se il venditore è un dipendente, invece, si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro utilizzato dall’impresa esercente la vendita a domicilio.
La legge prevede inoltre la possibilità per gli incaricati alla vendita di svolgere l’attività senza stipulare il contratto di agenzia, quando tale attività sia svolta in maniera abituale ma non esclusiva, oppure quando, pur essendo svolta in maniera occasionale (presenza di un reddito annuo non superiore a e 5.000), questa avvenga su incarico di una o più imprese.

Vietate le “catene di S. Antonio”
Come si diceva, la 173/05 ha anche altre finalità: per esempio limitare il fenomeno delle cosiddette vendite piramidali e vietare la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nella quali il guadagno economico primario si basa sul reclutamento di nuovi partecipanti e non sull’effettiva vendita di beni e servizi.
A maggior ragione la legge vieta espressamente tutte quelle operazioni che si basano su giochi, piani di sviluppo o catene di Sant’Antonio, che configurano il guadagno mediante il solo reclutamento di altre persone e il cui diritto di reclutare si trasferisce all’infinito mediante pagamento di un corrispettivo. A questo proposito vengono elencati una serie di indicatori “presuntivi” che dovrebbero servire per individuare questo tipo di vendite. Ad esempio l’obbligo di corrispondere, all’atto del reclutamento, una somma di denaro in genere di rilevante entità e in assenza di una reale controprestazione; oppure l’obbligo di acquistare, dall’impresa organizzatrice o da altro componente la struttura, materiali didattici e corsi di formazione non strettamente inerenti e necessari alla attività commerciale in questione e comunque non proporzionati al volume dell’attività svolta.
Pesanti, in questi casi, le sanzioni, che prevedono l’arresto da sei mesi ad un anno oppure l’ammenda da 100.000 a 600.000 euro.

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