martedì 28 marzo 2006
Trust: quando il patrimonio è in una bolla non aggredibile
In Italia è un contratto ancora sconosciuto a molti, mentre è di uso quotidiano nei paesi di Common Law. Si tratta del Trust, un istituto giuridico inglese di antica nascita, dai molteplici aspetti ed applicazioni, che è entrato a far parte a pieno diritto anche nel patrimonio giuridico del nostro Paese, dal 1 gennaio 1992, dopo la ratifica, con la legge n.634 del 1989, della Convenzione dell’Aja relativa ai trust e al loro riconoscimento.
Sul Trust si è svolto venerdì scorso, nella sala convegni della Confcommercio di Vicenza, un interessante convegno organizzato da Eurojuris Italia, con la collaborazione dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Vicenza e di Federfarma Vicenza, incontro che ha visto la partecipazione, in particolare, di farmacisti, avvocati, commercialisti e di rappresentanti dell’imprenditoria locale.
A spiegare cos’è il Trust e quali sono le applicazioni pratiche di più diretto interesse per professionisti, imprenditori, ma anche per il privato cittadino, è intervenuto l’avvocato milanese Guido Battagliese, mentre è toccato al dott. Guido Zanin chiarire l’inquadramento fiscale dell’istituto.
Il Trust nasce nell’Inghilterra medioevale quando i Cavalieri, prima di partire per le crociate, affidavano i propri beni nelle mani di amici “fidati” che assumevano così il diritto-dovere di amministrarli e di restituirli al legittimo proprietario una volta questi avesse fatto ritorno o, in caso di morte, di destinarli alla sua famiglia.
Oggi come allora il Trust si basa su uno schema estremamente semplice, che prevede sostanzialmente tre soggetti: il disponente, il trustee e i beneficiari; a volte, sono previsti anche i cosiddetti “guardiani”. In pratica, il Trust è un contratto con il quale il disponente, cioè il titolare di beni, trasferisce ad una persona di sua fiducia, il trustee, uno o più beni mobili o immobili di qualsiasi natura, comprese aziende, quote di società, azioni etc.; il trustee diventa così proprietario di questi beni per amministrarli, gestirli e disporne per uno scopo determinato e/o nell’interesse dei beneficiari, o per finalità di diversa natura, anche caritatevoli, quindi in piena proprietà legale ma in funzione delle indicazioni stabilite dal disponente, così come risultano dall’atto di costituzione del Trust.
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L’accordo può prevedere un limite di tempo o durare tutta la vita.
Fra i vari soggetti che ruotano attorno al Trust, come detto, può esserci un guardiano (o più) che, per designazione del disponente, può assumere poteri, anche molto ampi, di controllo e di veto nei confronti del comportamento del trustee.
La particolarità del Trust, sta nel fatto che i beni oggetto del contratto, alloggiano in una sorta di “bolla” non aggredibile né dai creditori né da altri che possono vantare diritti di successione o pretese matrimoniali. Escono, infatti, dal patrimonio del disponente, ma non sono neanche parte del patrimonio del trustee. Vengono, in pratica, destinati ad uno scopo e amministrati dal trustee con “la diligenza del buon padre di famiglia”, nell’interesse dei beneficiari.
Gli scopi di utilizzo del Trust possono essere i più svariati: si può costituire per gestire in modo predeterminato e programmato, senza possibilità di contestazioni, una successione, per proteggere minori o incapaci; per garantire integrità ad una parte del patrimonio, anche in caso di incompatibilità di detenzione di quote societarie con incarichi pubblici; per ridurne il rischio nell’ambito di una attività imprenditoriale, e così via.
Nel caso di un’attività autorizzata, come può essere una farmacia o anche una tabaccheria, se il figlio del titolare è troppo giovane per proseguire l’attività paterna,oppure non ne vuole sapere, per motivi suoi, di intraprendere quel lavoro, costituendo un Trust, che ha per oggetto la titolarità dell’attività, sarà il trustee ad occuparsi della gestione, versando al figlio i relativi proventi, per tutta la vita o finché non sarà in grado di intraprendere la professione.
Un altro particolare aspetto del Trust è che, non essendoci in Italia una legge specifica che lo disciplini, chi ricorre a tale strumento giuridico, conferendo in esso beni mobili e immobili siti in Italia o all’estero, può scegliere l’applicazione della legge straniera più interessante, decidendo la località di gestione e la residenza fiscale del trustee. Inoltre, l’atto costitutivo richiede sì la forma scritta ma non necessariamente la presenza di un notaio, se non nel caso in cui l’oggetto del contratto siano beni con l’obbligo di trascrizione.
Resta il fatto che nonostante lo schema del Trust, come si diceva, sia semplice, l’atto costitutivo è invece particolarmente complesso poiché si distingue a seconda della legge straniera scelta per perseguirne meglio lo scopo; ancora, per una maggior tutela del disponente, esso deve prevedere le eventualità per la revoca del trustee dall’incarico. Altrettanto importanti sono poi la pianificazione fiscale e finanziaria dei passaggi preliminari alla costituzione del Trust, per i quali è opportuno avvalersi di professionisti in materia.
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Come si diceva, è da circa quindici anni che questo strumento è entrato a pieno titolo nel nostro ordinamento giuridico, e attualmente, come ha precisato l’avv. Battagliese nella sua lunga disamina dell’istituto “le problematiche di natura giuridica o fiscale, che potevano limitarne l’utilizzo, sono state risolte al 98%”. Da parte sua, il fiscalista Zanin ha invece precisato che “non sono i vantaggi legati al fisco che devono far propendere o meno per la costituzione di un Trust, quanto, invece, lo scopo per il quale lo stesso viene costituito”.
I relatori hanno poi trattato specifici casi relativi alla gestione di patrimoni e di imprese per i quali, la soluzione di conferire i beni in un Trust, risultava la più consona, con indubbi vantaggi sia dal punto di vista civilistico, sia fiscale.
Visto il grande interesse dei partecipanti, gli organizzatori dell’incontro e la stessa Confcommercio hanno già manifestato l’intenzione di approfondire la conoscenza e l’applicazione dell’istituto con altri prossimi incontri sul tema.