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giovedì 11 maggio 2006

PIU’ SICURO ACQUISTARE UN IMMOBILE SULLA “CARTA”

Acquistare un immobile “sulla carta”? Oggi è molto più sicuro, perché il consumatore è tutelato da una serie di garanzie introdotte da una specifica normativa, a cominciare da una copertura fideiussoria degli anticipi erogati al costruttore. Delle nuove tutele per gli acquirenti nella compravendita di immobili da costruire si è parlato in un partecipato convegno tenutosi oggi nella sede dell’Ascom di Vicenza e promosso dalla Fimaa-Confcommercio provinciale, la Federazione degli agenti d’affari in mediazione e dall’Appi, Associazione provinciale proprietari immobiliari. “Quando entra in vigore una nuova normativa, specie in un campo così complesso come quello della compravendita di immobili – ha affermato in apertura Andrea Gallo, direttore della Confcommercio di Vicenza – vi sono sempre problemi interpretativi e dubbi che vanno chiariti. Ecco allora il senso di questo approfondimento tecnico con più esperti”.
Il convegno, infatti, ha messo attorno ad un tavolo figure diverse, come il notaio, l’avvocato, la banca, l’assicuratore e il costruttore per chiarire, ciascuno dal proprio punto di vista, le varie sfaccettature del Decreto Legislativo 122/2005, che ha profondamente innovato la materia.
Ad illustrare le novità normative introdotte è stato il notaio Francesca Boschetti, che ha chiarito quando si applica la legge, quali sono le parti in causa (acquirente e costruttore) entrando nello specifico degli articoli che generano maggiori difficoltà interpretative, come ad esempio le varie tipologie di contratto possibile e cosa si intende, precisamente, per immobile in costruzione.
Claudio Marcato, avvocato dell’Appi, ha invece affrontato le caratteristiche della proposta d’acquisto e del preliminare così come previsti dalla nuova legge. “Il preliminare – ha spiegato – deve indicare, tra l’altro, gli estremi del permesso o della richiesta di costruire, l’eventuale esistenza di imprese appaltatrici, le caratteristiche tecniche della costruzione, i termini massimi di esecuzione della costruzione. Vanno allegati inoltre il capitolato e gli elaborati del progetto. Deve inoltre contenere gli estremi della fideiussione rilasciata dal costruttore, pena la nullità del contratto”.
Sulle caratteristiche della fideiussione si è soffermata Maria Chiara Bastianello, della Banca Popolare di Vicenza. “Deve essere rilasciata da un istituto bancario, da un’assicurazione o da un intermediario finanziario abilitato” ha chiarito, spiegando poi, nello specifico i casi in cui l’acquirente può rientrare in possesso delle somme erogate. Si tratta di situazioni di crisi espressamente previste dal legislatore, come il pignoramento dell’immobile promesso in vendita, oppure se il venditore è sottoposto a procedura fallimentare (fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa). L’istituto che ha concesso la fideiussione corrisponderà all’acquirente le somme fino a quel momento versate a titolo di caparra al costruttore entro trenta giorni dalla richiesta.
La normativa ha poi introdotto l’obbligo, da parte del costruttore, di stipulare una polizza assicurativa decennale a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile derivanti da rovina totale o parziale, oppure da gravi difetti costruttivi delle opere che si siano manifestati dopo il trasferimento di proprietà dell’immobile. Le caratteristiche di questa polizza sono state illustrate da Giampietro Belloni, vicepresidente provinciale del Sindacato nazionale Agenti di assicurazione-Confcommercio. Infine è stata la volta del costruttore Stefano Aleardi affrontare alcuni problemi pratici legati alla vendita così detta “sulla carta” degli immobili, contribuendo così a portare, anche in chiave di marketing, il punto di vista delle imprese edili in una normativa nata principalmente per tutelare i consumatori.


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