SALDI, LE REGOLE DA RISPETTARE
Nr. 01 del 16/01/2006
E’ partita la stagione dei saldi, che proseguirà fino al prossimo 28 febbraio e le aspettative, da parte dei commercianti, sono molte, considerato il difficile momento sul fronte dei consumi che sta vivendo il settore. E’ il caso comunque di tenere bene a mente le regole che devono essere rispettate in questo periodo, per evitare eventuali contestazioni da parte dei clienti o pesanti ammende da parte degli organi di vigilanza. Prima di tutto vanno evitati eventuali e arbitrari prolungamenti del periodo in cui i commercianti possono vendere a prezzi scontati i prodotti di carattere stagionale o di moda suscettibili, per queste caratteristiche, ad un notevole deprezzamento nel tempo. La legge regionale, infatti, fissa nei trenta giorni prima e dopo i saldi il divieto di svolgere vendite promozionali, a meno che non siano posti in vendita prodotti non soggetti a saldi, e la possibilità di effettuare vendite di liquidazione solo in caso di cessazione dell’attività commerciale, di cessione o trasferimento dell’azienda o di trasformazione o rinnovo dei locali. In tutti gli altri casi si violano le regole e, quindi, a seguito di controlli da parte della polizia municipale scattano le multe che vanno da 516 a 3.098 euro. E veniamo ora alle altre regole basilari dei saldi.
Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 1519 ter cod. civile introdotto da D.L.vo n.24/2002). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.
Prova dei capi: non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante.
Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l’adesivo che attesta la relativa convenzione.
Prodotti in vendita: come si diceva, i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso.
Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.
Oltre a tali principi, Confcommercio di Vicenza ha lanciato anche una propria iniziativa, che ha visto l’adesione di numerosi operatori, mirata ad offrire ulteriori facilitazioni ai consumatori. I negozi che espongono l’apposito cartello “Saldi Garantiti” offrono ai propri clienti qualcosa in più: ad esempio l’alternativa, in caso di sostituzione dell’articolo per vizi o difetti, di ricevere un buono da spendere dopo la chiusura dei saldi e comunque entro i 30 giorni successivi alla presentazione dello scontrino fiscale; far sempre provare i capi acquistati su richiesta del cliente (con esclusione della biancheria intima e dei prodotti che per consuetudine non vengono provati); dare preventiva informazione, esponendo un
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