SICUREZZA ASCENSORI: CAMBIANO REGOLE E SCADENZE PER L’ADEGUAMENTO
Nr. 01 del 16/01/2006
Controlli di sicurezza anche per i “vecchi” ascensori. Lo stabilisce il Decreto del Ministero delle Attività produttive del 26 ottobre 2005 che ha fissato le modalità per la messa in sicurezza degli ascensori installati negli edifici civili prima del 25 giugno 1999. Le nuove previsioni stabiliscono l’obbligo dell’effettuazione, in occasione della prima verifica periodica prevista, di una “analisi dei rischi” presenti nell’impianto. In tale documento i pericoli rilevati devono essere classificati in tre differenti livelli di rischio: alto, medio o basso. A seconda di quanto riscontrato, verranno prescritti, in relazione alla criticità del rischio, gli interventi necessari per l’effettuazione degli adeguamenti, che dovranno essere eseguiti alle seguenti scadenze: • entro 6 messi successivi alla data della verifica periodica, nel caso di rischio alto; • da due a quattro anni dalla data della verifica periodica, nel caso di rischio medio; • da quattro a sei anni dalla data della verifica periodica, nel caso di rischio basso. E’ prevista inoltre la possibilità di fermo forzato dell’impianto, nell’ipotesi in cui lo stesso presenti particolari ed eccezionali rischi per l’incolumità delle persone. I risultati delle analisi dei rischi devono essere allegati al libretto di impianto, che il proprietario dell’immobile è tenuto a custodire correttamente. Per ulteriori informazioni e chiarimenti è a disposizione l’Ufficio Sicurezza e Ambiente della Confcommercio di Vicenza (tel. 0444/964300).