BUONI PASTO, REGOLE CERTE E TRASPARENTI
Nr. 02 del 30/01/2006
Le battaglie condotte dalla Fipe e da tanti pubblici esercizi contro le commissioni esose dei buoni pasto hanno finalmente trovato una risposta concreta e in linea con le rivendicazioni degli operatori. E’ stato infatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio scorso il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (datato 18 novembre 2005) che riscrive le regole per l’affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa. Si tratta di un provvedimento importante perché con la nuova disciplina si instaura un sistema di garanzie per i lavoratori che fruiscono del buono, per gli esercenti che erogano le prestazioni e per le stesse imprese emittenti che operano in modo professionale.
Ma vediamo da vicino i punti salienti del decreto e i riflessi che avranno sul mercato.
Il Dpcm ribadisce che i buoni pasto potranno continuare ad essere utilizza ti dai lavoratori negli esercizi attual men te abilitati per ottenere sommini stra zioni di alimenti e bevande e ces sio ni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato. Gli stessi non sono cumulabili o convertibili in danaro e devono essere utilizzati per l’intero valore facciale, non essendo consentito dare un resto. Posso no inoltre essere utilizzati in giorni lavorativi e festivi e costituiscono il documento che consente all’esercente di provare l’avvenuta prestazione nei confronti della società di emissio ne.
Stop al massimo ribasso. Uno dei contenuti di maggior rilievo del prov ve dimento concerne la determinazio ne dei criteri per l’effettuazione delle gare di appalto da parte della Pubblica Amministrazione (che rappresenta il 40% del mercato). L’aggiudica zio ne con il sistema del massimo ribasso, che nel corso degli anni ha determinato più di altri fattori una situa zione insostenibile, è stato sostituita dal sistema dell’offerta economica men te più vantaggiosa. Le gare, in sostanza, dovranno essere aggiudicate dando una valutazione, oltre che al prezzo, allo sconto che l’e mit tente chiederà agli esercizi conven zionati (premiando chi pretenderà la percen tuale minore) ed alla celerità dei pagamenti nei confronti degli esercenti.
In pratica avrà le maggiori probabili tà di vincere chi si impegna a pratica re bassi sconti ed a pagare gli esercenti nei termini più brevi. Il vincitore che non rispetta le condizioni offerte (ad esempio lo sconto all’esercente e i termini di pagamento) viene sanzionato con la revoca dell’appalto.
Vietate le aste telematiche. Tali principi, naturalmente, non valgono per i privati (che rappresentano il restante 60% del mercato), i quali possono contrattare liberamente senza alcun vincolo. Questi, al pari delle pubbliche amministrazioni, non potranno però acquisire le forniture di buoni a mezzo di aste telematiche a rilanci plurimi anche con l’utilizzo di intermediari professionali. Si trattava di un sistema, adottato da centrali di acquisto e da intermediari specializzati, che aveva fatto impennare gli sconti ai datori di lavoro, con la conseguenza di far crescere i costi delle commissioni richieste agli esercenti.
Altro principio importante, quello sancito dall’articolo 7 che, per la prima volta, richiama le responsabilità dei datori di lavoro a fianco di quelle degli altri soggetti della filiera (esercenti ed emettitori) per la utilizzabilità del buono pasto per lvalore facciale. In caso di inadempimento, quindi, le responsabilità non sono limitate all’esercente, che non riconosce il valore pieno del buono, ma si deve risalire a tutta la filiera, valutando anche il prezzo di acquisto del buono da parte del datore di lavoro e lo sconto imposto all’esercizio convenzionato.
Cambiano le convenzioni. Di assoluta importanza per gli eserci zi che accettano i buoni pasto è la di sci plina delle convenzioni con le socie tà emittenti. Al riguardo viene innan zitutto introdotto il principio che tali accordi possono essere stipulati o modificati esclusivamente con esplicita accettazione delle parti ed in forma scritta. Questa disposizione è stata fortemente voluta per porre fine a prassi che prevedevano la possibilità di modificare le convenzioni con la tacita accettazione dell’esercente, se non addirittura con atto unilaterale dell’emettitore.
Ora, secondo il nuovo Dpcm, sui contratti devono essere esplicitamente indicati sia lo sconto incondiziona to che eventuali ulteriori corrispettivi riconosciuti alle società di emissione. Il contratto deve inoltre indicare la durata, le condizioni economiche, ed il termine di preavviso per la eventuale rinegoziazione o disdetta; il termine di pagamento da parte della società emittente; il termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono, entro il quale l’esercente può legittimamente richiedere il pagamento dello stesso.
Si tratta di requisiti finalizzati ad assicurare la massima trasparenza dei contratti, al fine di consentire all’esercente una valutazione preventiva delle condizioni ed a tutelarlo da variazioni imposte surrettiziamente.
Altri due elementi di rilievo riguardano i buoni pasto scaduti e i termini di pagamento. Il periodo utile per richiedere il rimborso dei buoni scaduti può essere allungato di almeno sei mesi, mentre, per quanto concerne il problema dei termini di pagamento, si è introdotta una disciplina simile a quella dei prodotti deperibili, prevedendo il termine massimo di 45 giorni derogabile esclusivamente con accordi sottoscritti presso il Ministero della attività produttive dalle associazioni di rappresentanza degli emettitori, dei datori di lavoro e degli esercizi convenzionati.
I requisiti degli emettitori. Per la prima volta vengono introdotti dei rigidi requisiti per iniziare e condurre l’attività di emissione di buoni pasto. Lo scopo è soprattutto quello di assicurare la correttezza e la solvibilità delle società emettitrici nei confronti degli esercenti che vantano crediti. Vanno in tal senso le disposizioni che impongono un capitale sociale versato di 750.000 euro, l’obbligo di certificazione di bilancio, la impossibilità di rivestire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco per chi abbia riportato condanne, soprattutto per reati di tipo finanziario e contro la pubblica amministrazione. Viene inoltre introdotto un regime autorizzatorio per l’esercizio dell’attività di emissione, che è soggetto a dichiarazione di inizio attività da inoltrare al Ministero delle Attività Produttive.
L’entrata in vigore del provvedimento è articolata. Gli emettitori presenti su mercato avranno 12 mesi per adeguare le imprese ai requisiti soggettivi ed a quelli sul capitale sociale, mentre i contratti in essere (sia le convenzioni con gli esercenti che i contratti con i datori di lavoro) dovranno essere adeguati entro 12 mesi. I nuovi contratti, invece, dovranno essere fin da subito conformi ai contenuti del provvedimento.
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