IN ATTESA DEL CRONOTACHIGRAFO DIGITALE
Nr. 02 del 30/01/2006
Per l’installazione e l’utilizzo del cronotachigrafo digitale se ne riparlerà, molto probabilmente, a maggio 2006. Una specifica circolare emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infatti, rende noto che, in sede di Comitato di Conciliazione, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno recentemente raggiunto un accordo su una proposta di regolamento comunitario in materia di armonizzazione della legislazione sociale applicabile al trasporto su strada.
I contenuti di tale accordo prevedono, tra l’altro, l’obbligo di installazione del tachigrafo digitale sui veicoli di nuova immatricolazione che, in considerazione dei tempi di pubblicazione del regolamento sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, dovrebbe decorrere dal mese di maggio 2006.
In Italia, regime transitorio
A livello nazionale, in considerazione delle procedure amministrative necessarie per rendere operativo il cronotachigrafo digitale, il Ministero delle Attività Produttive ritiene ancora possibile l’immissione in circolazione di veicoli nuovi, muniti di tachigrafo analogico, sino alla data di obbligo di installazione del nuovo dispositivo che dovrebbe, appunto, decorrere dal prossimo mese di maggio.
Nel frattempo, precisa il Ministero, sarà consentita l’immatricolazione e la circolazione in Italia dei veicoli dotati di tachigrafo digitale anche senza l’avvio del sistema di autorizzazione dei centri tecnici che dovrebbero predisporre la necessaria taratura dei nuovi dispositivi.
Gli obblighi del conducente
In attesa della completa attivazione delle procedure di autorizzazione che consentiranno alle officine autorizzate di effettuare la taratura dei tachigrafi digitali, il conducente di un veicolo di nuova costruzione con questo sistema dovrà perciò, per documentare l’attività di guida, utilizzare i fogli di registrazione impiegati per i dispositivi di tipo analogico, annotando manualmente le informazioni richieste relative al veicolo, all’itinerario del viaggio e ai chilometri effettivamente percorsi nonché i tempi di guida e di riposo. I fogli così compilati dovranno essere conservati dal conducente e dall’impresa per i tempi richiesti dalla vigente normativa.
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