VIDIMAZIONE DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI
Nr. 03 del 13/02/2006
La normativa vigente in materia di rifiuti, cosiddetto decreto Ronchi (d.lgs. 22/97), prevede, tra l’altro, l’obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico dove devono essere annotate le informazioni relative ai rifiuti da riportare poi nella denuncia annuale (MUD).
Tale registro è costituito da fogli numerati e vidimati presso il competente Ufficio del Registro.
In proposito recentemente è intervenuta l’Agenzia delle Entrate Nazionale, la quale, con una specifica risoluzione, n. 159/E, ha fornito una interpretazione relativa alla vidimazione del registro di carico e scarico dei rifiuti.
In particolare l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per tale vidimazione non è dovuto né il versamento della tassa di concessione governativa, prevista nella misura di e 67,00 per le formalità di bollatura e numerazione di libri e registri per ogni 500 pagine o frazione di 500 (art. 23 tariffa allegata al D.P.R. 641/1972), né il pagamento dell’imposta di bollo, prevista nella misura di e 14,62 per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine (art. 16 tariffa allegata al D.P.R. 642/1972).
L’Agenzia peraltro, nella risoluzione in questione, ha ribadito che per la bollatura e la vidimazione dei registri di carico e scarico rifiuti sono dovuti i tributi speciali nella misura di e 3,72 per diritto fisso ed e 1,24 prima pagina.
Si ricorda che per la vidimazione dei registri di carico e scarico rifiuti e del registro dei formulari, nonchè, più in generale, per assistenza relativa alla compilazione dei registri in questione ed alla presentazione della denuncia annuale rifiuti, è a disposizione presso Confcommercio Vicenza l’Ufficio Sicurezza e Ambiente (tel. 0444/964300).
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