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Confcommercio Veneto Notizie

AGRITURISMO, APPROVATA LA NUOVA LEGGE QUADRO

Nr. 04 del 27/02/2006

E’ arrivata in extremis, a fine legislatura, la nuova legge sul turismo rurale, che si propone come “testo unico” delle varie norme che, nel tempo, hanno riguardato l’agriturismo. Non avrà effetti immediati sul comportamento delle imprese perché la competenza in materia di agriturismo è delle regioni, ma per queste sarà un punto di riferimento per disciplinare in modo omogeneo il settore su tutto il territorio nazionale.
“La Federazione nazionale ha espresso alcune riserve - interviene Lorenzo Rizzi, presidente della Fipe- Confcommercio di Vicenza - ma l’importante sarà ora verificare, a livello regionale, il provvedimento che dovrà fissare criteri, limiti ed obblighi per lo svolgimento dell’attività agrituristica”. La nuova legge stabilisce infatti che le regioni dovranno, entro sei mesi dall’entrata in vigore, uniformare le proprie normative ai principi fondamentali della medesima.
“Rispetto alla legge attualmente in vigore nel Veneto - precisa Rizzi - il testo approvato modifica, in pratica, la natura dell’azienda agrituristica, che, di fatto, si trasforma in una sorta di attività turistica esercitata da imprese agricole con vincoli di natura urbanistica e sanitaria diversi rispetto alle rimanenti imprese turistiche”.
D’ora in poi l’imprenditore agricolo potrà esercitare un’attività agrituristica con una semplice comunicazione di inizio attività al Comune dove ha sede l’azienda, e nel caso di somministrazione di alimenti e bevande, sarà meno importante il requisito relativo all’utilizzo di alimenti di produzione aziendale che dovranno rappresentare comunque una “quota significativa di prodotto proprio”.
Punto cruciale della nuova definizione di attività agrituristica, già peraltro in parte previsto nella vigente legge regionale, sarà il rapporto di connessione con le attività agricole che dovranno essere prevalenti, con riferimento al tempo di lavoro dedicato, anche se la legge considera comunque prevalente l’attività agricola quando le attività di ricezione e di somministrazione interessano un numero non superiore a 10 ospiti.
“Con i nuovi criteri - continua Lorenzo Rizzi - diventeranno importanti i requisiti igienico sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per l’attività agrituristica anche sotto il profilo della tutela della salute del cittadino. Se solo pensiamo al fatto che per l’idoneità dei locali di aziende agrituristiche e di alloggio fino a 10 posti letto sarà sufficiente il requisito dell’abitabilità, consentendo in pratica di utilizzare la cucina domestica per servire fino a 10 pasti, si dovranno prevedere disposizioni che garantiscano la sicurezza richiesta in materia di preparazione, confezionamento e somministrazione di alimenti e bevande”.
“Saremo vigili nel seguire le prossime disposizioni regionali in materia - conclude Rizzi - ma crediamo che l’attività agrituristica, e in particolare la somministrazione di alimenti e bevande, dovrebbe rappresentare un aspetto collaterale dell’azienda agricola, in cui regole e limiti siano rispettati, senza prescindere dagli obblighi verso la salute pubblica che ogni forma di somministrazione di cibo e bevande deve avere. Solo in questo modo, ripristinando le debite regole di leale concorrenza tra imprese e di massima trasparenza nei confronti del consumatore, si darà credibilità e valore al settore dell’agriturismo, che indubbiamente può contribuire allo sviluppo economico e turistico del territorio”.

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