AUTOTRASPORTATORI: PER IL RIMBORSO DELL’AUMENTO DELL’ACCISA, DOMANDE ENTRO IL 30 GIUGNO 2006
Nr. 06 del 27/03/2006
L’Agenzia delle Dogane ha fornito alcune indicazioni sugli adempimenti utili alla fruizione del rimborso dell’aumento dell’accisa sul gasolio usato come carburante, incremento stabilito dal Decreto Legge 21 febbraio 2005 n. 16 “Interventi urgenti per la tutela dell’ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica”, adottato all’inizio dello scorso anno in risposta all’emergenza smog delle città.
Lo stesso Decreto ha, poi, stabilito che l’incremento dell’accisa relativa al gasolio per autotrazione venisse rimborsato, tra gli altri, agli autotrasportatori di merci, conto terzi e conto proprio, con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate.
Tali soggetti potranno, quindi, usufruire del citato rimborso pari ad euro 9,78609 per mille litri, rispetto ai consumi di gasolio ad uso carburazione effettuati a partire dal 22 febbraio 2005.
La nota dell’Agenzia delle Dogane ha, pertanto, evidenziato che, per ottenere il rimborso gli aventi diritto al beneficio debbano presentare apposita dichiarazione ai competenti UTF (Ufficio Tecnico di Finanza ovvero Ufficio delle Dogane ove istituito) entro il 30 giugno 2006. L’entità del beneficio da richiedere deve essere determinata moltiplicando l’importo del beneficio fruibile, pari ad euro 9,78609 per mille litri, per il totale dei litri di gasolio consumati. Per la fruizione dell’agevolazione con Mod. F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
Gli esercenti attività di trasporto merci sono tenuti a comprovare i consumi di gasolio per i quali richiedono il rimborso dell’incremento dell’accisa, unicamente attraverso le relative fatture d’acquisto. Per tali soggetti, infatti, non è più possibile utilizzare a tal fine le schede carburante, cosa invece tuttora possibile per gli esercenti attività di trasporto persone.
Ricordiamo che gli uffici Ascom sono a disposizione per ulteriori chiarimenti al n. tel. 0444 964300.
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