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ABUSO DI ALCOL, ATTENZIONE ALLE NORME

Nr. 08 del 24/04/2006

In Italia è in costante crescita l’eccessivo consumo di alcol, soprattutto fuori pasto, e a fare i conti con i problemi legati all’abuso di alcolici troviamo sì persone adulte, ma anche sempre di più adolescenti.
Il bere molto è, purtroppo, ai nostri giorni considerato “trendy”. Ma l’eccesso di alcol, oltre a causare direttamente o indirettamente diverse malattie, registra un triste primato anche come causa di mortalità per incidenti d’auto ed è spesso motivo scatenante di episodi di violenza fisica o psichica tra persone.
Il problema non è quindi di poco conto ma va, ovviamente, affrontato da tutti, istituzioni in primis, cercando di dare il proprio positivo contributo per arginarlo.
E’ il caso allora di ricordare ai gestori di locali pubblici, anche su sollecitazione delle Autorità locali preposte alla sicurezza dei cittadini, l’obbligo di rispettare le norme, del Codice Penale e non solo, previste per la somministrazione di bevande alcoliche, nonché di affiggere un cartello con le regole all’interno del proprio locale.
L’invito mira a fare in modo che tutti gli esercenti adottino lo stesso comportamento e le stesse misure di diniego di somministrazione di alcolici a persone in stato di ubriachezza; ciò renderà più facile a tutti far rispettare le norme ed evitare eccessi. Perché se è pur vero che un buon bicchiere di vino è uno dei piaceri della vita, è altrettanto vero che quando si passa all’abuso di bevande alcoliche si supera la barriera del puro piacere e si cade in un’area di pericolo per sé e per gli altri.
A tal fine, riportiamo qui di seguito gli articoli del Codice Penale e le norme che ogni gestore ha l’obbligo di rispettare, sottolineando che per i trasgressori sono previste pene che partono da una semplice ammenda fino alla sospensione dall’esercizio.
art. 689 - Somministrazione di bevande alcoliche a minori o ad infermi di mente.
Va a colpire l’esercente che somministra in un locale pubblico bevande alcoliche (sono considerate tali dall’articolo 1 della legge n. 125 del 30 marzo 2001 le bevande con una gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol) alle seguenti categorie: minori di anni 16; persona che appaia affetta da malattia di mente o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità. Questo il testo dell’articolo: “L’esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore di anni 16, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifesta condizioni di deficienza psichica a causa di altra infermità, è punito con l’arresto fino a un anno. Se dal fatto deriva l’ubriachezza, la pena è aumentata. La condanna importa la sospensione dell’esercizio”. Per l’ipotesi di reato attribuite alla competenza del Giudice di Pace (previste dal decreto legislativo 274/2000) si applica la sanzione della multa da 516 a 2.582 euro o la pena della permanenza domiciliare da 15 giorni a 45 giorni, ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a sei mesi.
art. 690 - Determinazione in altri dello stato di ubriachezza
Anche questo articolo del codice penale si occupa della materia. Vediamo come: “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona ubriachezza altrui, somministrando bevande alcoliche, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 30 euro a 309 euro”. Per le ipotesi di reato attribuite alla competenza del Giudice di Pace si applica la sanzione dell’ammenda da 258 a 2.582 euro.
art. 691 - Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza
Questo articolo punisce gli esercenti che somministrano bevande alcoliche a una persona in manifesto stato di ubriachezza. Ecco il testo: “Chiunque somministra bevande alcoliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con l’arresto da tre mesi a un anno. Qualora il colpevole sia esercente un’osteria o altro spaccio di cibo o bevande, la condanna importa la sospensione dall’esercizio”. Per le ipotesi di reato attribuite alla competenza del Giudice di Pace si applica la pena pecuniaria da 516 a 2.582 euro o la pena della permanenza domiciliare da 15 giorni a 45 giorni, ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a sei mesi.
Oltre al codice penale esistono altre norme che regolano la somministrazione e il consumo di bevande alcoliche. L’articolo 14 della legge n. 125 del 30 marzo 2001 pone il divieto di vendita al banco (somministrazione) di bevande superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 22.00 alle ore 06.00. L’articolo 15 della legge n. 125 del 30 marzo 2001 punisce con la sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro chi assume o somministra bevande alcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute di terzi individuate con decreto emanato dal Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro della Salute.
Va segnalato infine che non esistono, nell’ordinamento giuridico nazionale, divieti sulla vendita di alcolici a minori effettuata negli esercizi commerciali.

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