CHIARIMENTI SUL CONGEDO PARENTALE DEGLI AUTONOMI
Nr. 08 del 24/04/2006
Le lavoratrici madri che svolgono attività di lavoro autonomo come commercianti e chiedono l’accredito della contribuzione figurativa per periodi di congedo parentale devono effettivamente astenersi dal lavoro. Lo ha chiarito l’Inps con la circolare n. 46 del 17 marzo scorso. Vediamo allora da vicino i principali aspetti di questa specifica normativa nonché i criteri forniti dall’INPS per l’accredito della relativa contribuzione figurativa.
Periodi di congedo ed indennità
Le lavoratrici autonome, madri di nati dal 1° gennaio 2000, hanno diritto ad un periodo di astensione facoltativa non superiore a tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.
In caso di parto plurimo, tale periodo viene rapportato al numero dei bambini nati, vale a dire tre mesi per ogni figlio, entro il primo anno di vita.
Qualora a fruire dell’astensione siano entrambi i genitori, il limite massimo complessivo è pari a 10 mesi (3 per la madre e 7 per il padre).
L’indennizzabilità del congedo non può superare complessivamente i 6 mesi, nei primi tre anni: nell’ipotesi in cui, ad esempio, la madre lavoratrice autonoma fruisca del proprio congedo di tre mesi (ovviamente entro il primo anno) e del correlativo trattamento economico per il medesimo periodo, al padre lavoratore dipendente, spetterà, indipendentemente dalle condizioni reddituali e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino (o fino al diverso limite previsto per i casi di adozione o affidamento), l’indennità per congedo parentale per un periodo non superiore a tre mesi. Periodi ulteriori potranno essere indennizzati al padre, anche entro il terzo anno, subordinatamente alle condizioni di reddito previste dalle norme in vigore. In caso di superamento dei limiti reddituali permane comunque il diritto del padre (lavoratore subordinato) al congedo, ma non all’indennità.
Analogamente, laddove il padre lavoratore dipendente fruisca, entro il primo anno, di un periodo di sei mesi di congedo parentale indennizzato, la madre lavoratrice autonoma, pur conservando il diritto all’astensione fino a 3 mesi, non avrà diritto alla relativa indennità, considerato il raggiungimento da parte del padre del limite massimo indennizzabile complessivo tra i due genitori.
In caso di adozione o affidamento, il congedo parentale ed il relativo trattamento economico è concesso fino al compimento dei 12 anni di età del bambino, per un periodo complessivo di tre mesi, purché fruito entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.
La domanda per usufruire del congedo parentale deve essere presentata anteriormente all’astensione dal lavoro. Diversamente possono essere indennizzati soltanto i periodi di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.
L’Inps ricorda che la corresponsione dell’indennità, pari al 30% della retribuzione convenzionale, è subordinata all’effettiva astensione dall’attività ed alla sussistenza di regolare pagamento della contribuzione relativa all’ultimo periodo contributivo scaduto, precedente al congedo richiesto.
Per il periodo di congedo parentale la contribuzione obbligatoria alla gestione pensionistica dei commercianti viene sospesa d’ufficio al fine di evitare la coesistenza della contribuzione figurativa con quella obbligatoria.
L’accredito figurativo riguarda lo stesso numero di mesi di sospensione dei contributi. Ai fini del calcolo della pensione verrà attribuito un valore reddituale pari al reddito medio assoggettato a contribuzione obbligatoria nell’anno solare in cui si colloca il periodo da riconoscere figurativamente, rapportato al numero dei mesi accreditati.
Affittacamere e produttori
di assicurazione
Per queste lavoratrici l’indennità economica per congedo parentale viene calcolata con le stesse modalità previste per le altre lavoratrici autonome iscritte alla Gestione Commercianti.
Ciò premesso, va ricordato che agli affittacamere nonché ai produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo è consentito il versamento dei contributi sul reddito effettivo, senza il rispetto del minimale imponibile.
Conseguentemente, nel caso di versamento inferiore al predetto minimale, è riconosciuta la copertura ai fini pensionistici di un numero di mesi proporzionale alla contribuzione versata. Nell’ipotesi di copertura ridotta, per ciascun mese di congedo parentale fruito verrà accreditato il valore figurativo medio ottenuto dividendo il reddito effettivo(inferiore al minimale) per il numero dei mesi di imposizio
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