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Confcommercio Veneto Notizie

ANTIRICICLAGGIO, I NUOVI OBBLIGHI

Nr. 09 del 08/05/2006

Oreficerie e gioiellerie, gallerie d’arte, antiquari, case d’asta e da gioco, orafi, studi professionali e laboratori di pietre preziose; intermediari finanziari, sino ai mediatori d’affari e immobiliari e alle società di custodia e trasporto di contante, titoli o valori. Si allarga la platea delle aziende interessate dalla nuova normativa antiriciclaggio, andando a toccare anche settori fino a ieri esclusi e creando certo non pochi problemi di interpretazione e di gestione delle informazioni.
Vediamo allora di capirci qualcosa di più, almeno nelle linee generali, perché per i singoli settori coinvolti la Confcommercio di Vicenza sta studiando specifiche iniziative di informazione. Per prima cosa va detto che il 22 aprile scorso è la data fatidica nella quale sono entrati in vigore i tre regolamenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze - 141, 142 e 143 del febbraio 2006 (assieme alle istruzioni elaborate dall’Ufficio Italiano Cambi). I decreti danno attuazione al decreto legislativo 56/ 2004 - che a sua volta ha recepito la seconda direttiva in materia, n. 2001/ 97/ Ce - e individuano gli obblighi di identificazione della clientela, di registrazione e di segnalazione delle operazioni sospette.

I destinatari della disciplina
Numerosi, come si diceva, i destinatari della disciplina. Oltre agli istituti bancari rientrano, ad esempio, anche professionisti come dottori commercialisti, notai, avvocati e consulenti del lavoro. Ma le principali novità, almeno per il terziario, vengono dal decreto ministeriale 143/2006 che coinvolge nella normativa, tra le altre, anche le seguenti attività: recupero di crediti per conto terzi; custodia e trasporto di denaro contante, di titoli o valori con o senza l’impiego di guardie particolari giurate; agenzia di affari in mediazione immobiliare; commercio di cose antiche; esercizio di case d’asta o gallerie d’arte; fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di oggetti preziosi; gestione di case da gioco; mediazione creditizia; agenzia in attività finanziaria (art. 106 del dlgs 385/93).

Gli obblighi da rispettare
Ogni categoria deve rispettare specifici obblighi e particolari disposizioni. Sinteticamente, però, gli operatori non finanziari e i professionisti devono:
• identificare i clienti, in relazione, di norma, alle operazioni che comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento, di importo superiore a 12.500 euro anche in modo frazionato;
• istituire l’archivio unico e registrare e conservare in esso i dati identificativi dei clienti e le altre informazioni relative alle operazioni eseguite;
• segnalare le operazioni sospette nei casi previsti dalla normativa;
• istituire misure di controllo interno e assicurare un’adeguata formazione dei dipendenti e collaboratori.
E’ importante specificare che sono escluse dall’applicazione della legge le operazioni strumentali non connesse all’attività tipica: ad esempio pagamento di stipendi o commissioni, oppure l’approvvigionamento di beni strumentali.
Identificazione dei clienti
L’identificazione consiste nella verifica dell’identità del cliente e del soggetto per conto del quale egli eventualmente opera, nonché nell’acquisizione dei loro dati identificativi per la conservazione nell’archivio unico.
L’identificazione va effettuata volta per volta in relazione alle operazioni che comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo, anche frazionato, superiore a 12.500 e, salvo quanto previsto per gli agenti in attività finanziaria e le case da gioco. Ai fini dell’identificazione delle operazioni frazionate, l’operatore dovrà valutare le operazioni eseguite dal cliente nel giorno dell’operazione e nei sette giorni precedenti la stessa.
L’identificazione deve essere eseguita, ove possibile, al momento di contatto con il cliente e, comunque, al più tardi, all’atto dell’operazione.
Quali i dati da acquisire e conservare? Per le persone fisiche si tratta del nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo della residenza o del domicilio, codice fiscale ed estremi del documento di identificazione. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione la sede legale e il codice fiscale.

Registrazione e conservazione
delle informazioni
Una volta identificato il cliente, l’operatore deve registrare e conservare nell’archivio unico tutta una serie di informazioni, che dipendono anche dal tipo di attività svolta.
Generalmente, comunque, vanno archiviati i dati identificativi del cliente e del soggetto per conto del quale il cliente opera; la data dell’avvenuta identificazione; la data del compimento dell’operazione; la descrizione sintetica della tipologia di operazione (avvalendosi di specifiche causali); l’importo dell’operazione; i mezzi di pagamento impiegati (in ogni caso deve essere specificamente indicato l’importo del contante impiegato).
Nel caso più clienti operino congiuntamente, gli obblighi di registrazione e conservazione devono essere assolti nei confronti di ognuno di essi.
Creazione dell’archivio unico
L’archivio unico, dove vanno registrate e conservate le informazioni, diventa dunque il fulcro di tutti gli adempimenti e può essere informatico oppure cartaceo. L’obiettivo di questo strumento è quello di rendere possibile la ricostruzione storica di tutte le operazioni superiori ad un determinato importo, che vanno dunque registrate e conservate secondo un ordine cronologico.
Chi è già obbligato, in forza di altre disposizioni di legge o regolamentari, a tenere un registro della clientela, può utilizzarlo anche ai fini della normativa antiriciclaggio. L’importante è che tale registro contenga, o venga completato, con tutte le indicazioni richieste. Il termine ultimo per l’adeguamento è fissato al 21 giugno 2006. Stesso termine anche per dotarsi dell’archivio unico informatico secondo gli standard individuati dall’Uic (Ufficio Italiano Cambi).

Rilevazione e segnalazione
di operazioni sospette
Tenere l’archivio unico però non basta. La legge chiede anche agli operatori una “vigilanza attiva”, che consiste nel rilevare e segnalare all’Uic le operazioni sospette di riciclaggio che potrebbero essersi verificate nello svolgimento della propria attività. Va da sé che tale eventualità si deve ispirare ad alcuni principi, individuati dall’Uic, come ad esempio la conoscenza dei clienti, i rapporti intrattenuti, il profilo di rischio di riciclaggio. In ogni caso, le segnalazioni effettuate non costituiscono violazione di obblighi di segretezza, né comportano responsabilità di alcun tipo (civile, penale, amministrativa).
Questi, dunque, i principi generali di una normativa che, pur avendo importanti finalità di contrasto alla criminalità, aggiunge purtroppo ulteriori adempimenti burocratici ai già numerosi obblighi delle aziende.
In particolare va tenuto conto dell’intreccio tra questi regolamenti e la legge sulla privacy, oltre che le varie norme specifiche che regolano le singole attività. Gli uffici dell’Ascom di Vicenza sono in ogni caso a disposizione degli operatori per analizzare casi particolari o per rispondere a qualsiasi dubbio.


GLI ADEMPIMENTI DI CIASCUNA CATEGORIA

Custodia e trasporto
di contante, titoli o valori
Gli operatori che si occupano di custodia e trasporto di denaro contante, titoli o valori (indicati nell’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 3/2/2006) devono identificare il soggetto che conferisce l. In caso di custodia, deve essere identificato anche il soggetto che richiede la restituzione dei beni, se diverso dal soggetto che ha conferito l’incarico o dall’effettivo titolare.
Devono essere acquisite e registrate nell’archivio unico le informazioni relative:
a) l’identità del cliente che conferisce l’incarico;
b) alle generalità del mittente e del destinatario, acquisite direttamente o fornite dal cliente;
c) alla data dell’operazione;
d) al valore e al tipo dei beni oggetto dell’incarico.

Agenzia di affari
in mediazione immobiliare
Chi svolge l’attività di agenzia di affari in mediazione immobiliare (indicati nell’articolo 2, comma 1, lettera d), del Ministero dell’Economia e Finanze del 3/2/2006) deve identificare le parti dei contratti per i quali intervengono.
Devono essere acquisite e registrate nell’archivio unico le informazioni relative:
a) ai dati identificativi delle parti;
b) alla data di conclusione del contratto preliminare o, in mancanza, di quello definitivo di compravendita;
c) al prezzo convenuto dell’immobile oggetto della mediazione.
Gli obblighi di identificazione e di registrazione si applicano solo nei casi in cui vi sia stata la conclusione del contratto di compravendita preliminare o, in mancanza, di quello definitivo.
Commercio di cose antiche e esercizio
di case d’asta o gallerie d’arte
Gli operatori che svolgono le attività di commercio di cose antiche e di esercizio di case d’asta o gallerie d’arte (indicati nell’articolo 2, comma 1, lettere e) e f), del D.M. 3/2/2006) devono identificare le controparti, acquirenti e venditori.
Devono essere acquisite e registrate nell’archivio unico le informazioni relative:
a) ai dati identificativi delle controparti;
b) alla data dell’operazione;
c) all’importo dell’operazione;
d) ai mezzi di pagamento impiegati.

Commercio di oro
e di oggetti preziosi
Coloro che esercitano attività di commercio di oro e di fabbricazione, mediazione e commercio, compresa l’importazione e l’esportazione, di oggetti preziosi (indicati nell’articolo 2, comma 1, lettere g), h) e l), del D.M. 3/2/2006) devono acquisire e registrare nell’archivio unico le informazioni relative:
a) ai dati identificativi delle controparti;
b) alla data dell’operazione;
c) al tipo dell’operazione;
d) all’importo dell’operazione e ai mezzi di pagamento impiegati.

Gestione di case da gioco
Gli esercenti attività di gestione di case da gioco (indicati nell’articolo 2, comma 1, lettera i), del D.M. 3/2/2006) devono identificare i soggetti che compiono operazioni di acquisto e di cambio di “fiches” o di altri mezzi di gioco per importo superiore a 1.500 euro.
L’identificazione dei clienti non va rinnovata qualora già identificati al momento dell’ingresso, salvi i casi di dubbio sui dati identificativi rilasciati.
Devono essere acquisite e conservate nell’archivio unico le informazioni relative:
a) ai dati identificativi;
b) alla data e alla tipologia dell’operazione;
c) al valore dell’operazione e ai mezzi di pagamento utilizzati.

Mediazione creditizia
Chi si occupa di mediazione creditizia (indicati nell’articolo 2, comma 1, lettera m), del D.M. 3/2/2006) deve identificare il soggetto che richiede il finanziamento.
Devono essere acquisite e conservate nell’archivio unico le informazioni relative:
a) ai dati identificativi;
b) agli estremi dell’intermediario con il quale il cliente viene messo in contatto;
c) alla data della concessione del finanziamento;
d) all’ammontare e al tipo del finanziamento accordato.
I mediatori creditizi forniscono all’intermediario, con il quale mettono in contatto il potenziale cliente, le informazioni necessarie per l’identificazione di quest’ultimo.

Agenzia in attività finanziaria
Gli operatori che svolgono l’agenzia in attività finanziaria (indicati nell’articolo 2, comma 1, lettera n), del D.M. 3/2/2006) devono identificare i soggetti nei confronti dei quali svolgono l’attività di promozione e conclusione dei contratti.
Devono essere acquisite e conservate nell’archivio unico le informazioni relative:
a) ai dati identificativi;
b) alla data della consegna dei mezzi di pagamento;
c) all’ammontare e al tipo dei mezzi di pagamento.

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