PIU’ SICURO ACQUISTARE UN IMMOBILE “SULLA CARTA”
Nr. 10 del 22/05/2006
Acquistare un immobile “sulla carta”? Oggi è molto più sicuro, perché il consumatore è tutelato da nuove garanzie, introdotte per legge, a cominciare da una copertura fideiussoria degli anticipi erogati al costruttore. Delle nuove tutele per gli acquirenti nella compravendita di immobili da costruire, introdotte dal recente Decreto legislativo 122/2005, si è parlato in un partecipato convegno tenutosi nelle scorse settimane nella sede dell’Ascom di Vicenza e promosso dalla Fimaa-Confcommercio provinciale, la Federazione degli agenti immobiliari e dall’Appi, Associazione provinciale proprietari immobiliari.
Dunque, agli acquirenti che si rivolgono al mercato degli immobili in costruzione il pericolo di un fallimento dell’impresa edile fa un po’ meno paura, perché è prevista la restituzione dei soldi versati come anticipo attraverso l’introito di una fideiussione. La legge si applica a tutti gli immobili, senza alcuna distinzione in ordine alla destinazione d’uso e impone al costruttore di stipulare una fideiussione al momento della stipula del contratto preliminare o definitivo. “Aspettavamo da tempo questa normativa - spiega Serafino Magistro, presidente provinciale degli agenti immobiliari -, perché contribuisce a rendere più sicure quelle transazioni relative a immobili ancora da costruire o in costruzione, dando un’ulteriore spinta a questo mercato, che è sicuramente interessante”.
Un altro interrogativo che spesso l’acquirente si pone al momento dell’acquisto di una casa, di un ufficio o di un negozio è: ma questo immobile è stato costruito bene? Chiaro infatti che quando si impegnano tutti i risparmi di una vita e anche quelli del futuro sulla casa di abitazione, oppure si investono ingenti somme per un immobile commerciale non ci si può certo permettere di sbagliare. Anche su questo tema la nuova legge introduce un’importante novità: l’obbligo del costruttore, ferma restando la garanzia prevista dall’art. 1669 del codice civile, di fornire all’acquirente una polizza decennale a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile derivanti da rovina totale o parziale, oppure da gravi difetti costruttivi delle opere che si siano manifestati dopo il trasferimento di proprietà.
Novità importanti, dunque, quelle introdotte dal Decreto Legislativo 122/2005, che avevano bisogno di un approfondimento tecnico da parte di esperti per fugare qualsiasi dubbio interpretativo. “Quando entra in vigore una nuova normativa, specie in un campo così complesso come quello della compravendita di immobili - ha affermato il direttore della Confcommercio di Vicenza Andrea Gallo in apertura del convegno organizzato da Fimaa e Appi- vi sono sempre problemi interpretativi e dubbi che vanno chiariti. Ecco allora il senso di questo incontro che coinvolge più esperti”.
Il convegno, infatti, ha messo attorno ad un tavolo figure diverse, come il notaio, l’avvocato, la banca, l’assicuratore e il costruttore per chiarire, ciascuno dal proprio punto di vista, le varie sfaccettature del provvedimento.
Il notaio Francesca Boschetti ha chiarito quando si applica la legge, quali sono le parti in causa (acquirente e costruttore), entrando poi nello specifico degli argomenti che generano maggiori difficoltà interpretative, come ad esempio le varie tipologie di contratto possibile e quando un immobile si intende “in costruzione”.
Claudio Marcato, avvocato dell’Appi, ha invece affrontato le caratteristiche della proposta d’acquisto e del preliminare, così come previsti dalla nuova legge. “Il preliminare - ha spiegato - deve indicare, tra l’altro, gli estremi del permesso o della richiesta di costruire, l’eventuale esistenza di imprese appaltatrici, le caratteristiche tecniche della costruzione, i termini massimi di esecuzione della costruzione. Vanno allegati inoltre il capitolato e gli elaborati del progetto. Deve poi contenere gli estremi della fideiussione rilasciata dal costruttore, pena la nullità del contratto”.
Sulle caratteristiche della fideiussione si è soffermata Maria Chiara Bastianello, della Banca Popolare di Vicenza. “Deve essere rilasciata da un istituto bancario, da un’assicurazione o da un intermediario finanziario abilitato” ha chiarito, spiegando poi, nello specifico i casi in cui l’acquirente può rientrare in possesso delle somme erogate. Si tratta di situazioni di crisi espressamente previste dal legislatore, come il pignoramento dell’immobile promesso in vendita, oppure se il venditore è sottoposto a procedura fallimentare (fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa). L’istituto che ha concesso la fideiussione corrisponderà all’acquirente le somme fino a quel momento versate a titolo di caparra al costruttore entro trenta giorni dalla richiesta.
Giampietro Belloni, vicepresidente provinciale del Sindacato nazionale Agenti di assicurazione-Confcommercio si è soffermato in particolare sulle caratteristiche della polizza assicurativa decennale, entrando nel merito di aspetti quali gli eventi coperti, le limitazioni delle garanzie, le somme da assicurare. Infine è stata la volta del costruttore Stefano Aleardi affrontare alcuni problemi pratici legati alla vendita così detta “sulla carta” degli immobili, contribuendo così a portare, anche in chiave di marketing, il punto di vista delle imprese edili in una normativa nata principalmente per tutelare i consumatori.
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