OBBLIGO DEL TACHIGRAFO DIGITALE SUI VEICOLI PESANTI IMMATRICOLATI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2006
Nr. 10 del 22/05/2006
A partire dal 1° maggio 2006, decorsi i necessari 20 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del Regolamento 561/2006 relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, è scattato, anche in Italia, l’obbligo di installare su alcuni veicoli pesanti di nuova immatricolazione, il tachigrafo digitale.
Tale obbligo si applica ai veicoli di nuova immatricolazione adibiti al trasporto merce con massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi e semirimorchi, superiore alle 3,5 tonnellate, e a quelli adibiti al trasporto passeggeri, atti a trasportare più di nove persone, compreso il conducente. I veicoli delle due tipologie esposte, già in circolazione o immatricolati antecedentemente del 1°maggio, non dovranno montare il tachigrafo digitale: potranno, invece, continuare ad usare il vecchio cronotachigrafo analogico, sino a quando questo non si romperà in maniera irreparabile ed allora, dovrà essere sostituito con un nuovo apparecchio digitale.
Infine, ai sensi dell’art. 3 del regolamento 561/2006, saranno comunque esentati dall’obbligo di installazione del tachigrafo digitale i seguenti veicoli:
a) veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;
b) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari;
c) veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell’ambito delle funzioni proprie di questi servizi e sotto la loro responsabilità;
d) veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio;
e) veicoli speciali adibiti ad usi medici;
f) carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa;
g) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;
h) veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci;
i) veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma della legislazione dello Stato membro nel quale circolano e sono utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri o di merci.
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