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Confcommercio Veneto Notizie

ENERGIA, PIU’ TRASPARENZA NEI CONTRATTI

Nr. 12 del 26/06/2006

Arriva il “Codice di condotta commerciale” in difesa dei clienti finali di elettricità. La liberalizzazione del mercato dell’energia, che attualmente interessa circa sette milioni di utenti - tra cui piccole imprese, artigiani, commercianti e altri soggetti titolari di partita IVA - ha infatti portato ad una notevole moltiplicazione delle offerte commerciali avanzate da società più o meno note. In questo contesto, non mancano i casi in cui le proposte appaiono poco trasparenti, rendendo difficoltosa una verifica dell’effettiva convenienza delle condizioni applicate e pubblicizzate. Non a caso, la Confcommercio di Vicenza ha attivato al proposito servizi di consulenza personalizzata e specifiche convenzioni, proprio mirati a fornire agli operatori del terziario offerte realmente vantaggiose a condizioni pienamente trasparenti.
Ora interviene un ulteriore elemento che dovrebbe regolamentare un mercato in grande crescita. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha infatti approvato il “Codice di condotta commerciale” per la tutela dei clienti “idonei” in bassa tensione, affinché questi possano scegliere opportunamente tra le diverse offerte di fornitura di energia elettrica nel mercato libero. Il Codice (pubblicato sul sito www.autorita.energia.it) tutelerà, tra l’altro, anche tutti i clienti “domestici” a partire dal 1° luglio 2007, cioè da quando anch’essi potranno esercitare il diritto di scelta del proprio fornitore.
Il provvedimento riguarda essenzialmente la fase pre-contrattuale, indicando le regole di correttezza e trasparenza che gli operatori-venditori devono applicare nelle fasi di promozione delle offerte, di conclusione del contratto e di modifica del contratto già stipulato: l’obiettivo è, appunto, quello di garantire al cliente la piena informazione e la possibilità di confrontare i prezzi delle diverse offerte ricevute, affinché lo stesso cliente finale possa trarre vantaggi dal mercato scegliendo tra diverse offerte in modo consapevole ed informato.
Il Codice interviene dunque sulla trasparenza delle informazioni, sulla correttezza nell’utilizzo delle diverse tecniche di vendita, sull’informazione completa circa il contenuto delle offerte economiche e contrattuali, sulla confrontabilità dei prezzi, sulla chiarezza dei contratti e sulla semplicità del linguaggio utilizzato.
Il provvedimento dell’Autorità si suddivide in 12 articoli, che toccano un po’ tutti gli aspetti salienti che devono essere contenuti in un’offerta commerciale relativa all’energia.
Prevede, ad esempio, che in tutta la modulistica e le comunicazioni commerciali sia indicato un recapito a cui il cliente può rivolgersi per ottenere informazioni relative all’offerta. Indica le informazioni minime relative alle condizioni economiche e contrattuali di un’offerta commerciale che devono essere rese note ai clienti idonei finali prima della conclusione di un nuovo contratto, anche al fine di consentire la confrontabilità tra offerte diverse. In particolare il Codice di condotta si sofferma sulle modalità con cui devono essere indicati i prezzi e gli sconti. Fissa poi i criteri per la redazione dei contratti e stabilisce, aspetto non di poco conto, che l’esercente, nell’attività di vendita, deve consegnare al cliente copia integrale del contratto, una nota informativa predisposta dall’Autorità e una scheda di riepilogo dei corrispettivi.
Per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali, o mediante tecniche di comunicazione a distanza - metodologia molto usata nel settore - il Codice impone che venga assicurato al cliente il diritto di ripensamento.
Per i clienti finali di elettricità che hanno acceso al libero mercato il Codice si rivela dunque un importante strumento di tutela che dovrebbe, almeno in parte, mettere un po’ di ordine sulle numerose offerte che giornalmente bombardano gli operatori attraverso i mezzi più svariati: dal mailing al porta a porta, fino al sempre più utilizzato telemarketing.

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