PRODOTTI COSMETICI: MARCIA INDIETRO SULLE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE
Nr. 12 del 26/06/2006
A poco più di un anno dall’ultima norma in materia, cambiano ancora le indi cazioni che devono essere obbligatoriamente riportate nelle confe zio ni dei prodotti cosmetici. Con il decreto legislativo 194/06, infatti, si è stabilito che devono essere tassativamente indicate solo le informazioni relative alla composizione del prodotto e gli eventuali effetti indesiderabili sulla salute umana. La modifica, che interviene su quanto era stato precedentemente sta bi lito con il decreto 50/2005, si è resa necessaria perché la legislazione naziona le si era discostata dalla normativa comunitaria. Oltre alle indicazioni riguardan ti la composizione del prodotto e gli effetti indesiderati sulla salute umana, infatti, il decreto del 2005 aveva reso obbligatorie tutta una serie di altre infor ma zioni, che andavano, ad esempio, dalle specifiche fisico-chimiche attestanti il grado di purezza e i criteri di controllo microbiologico del prodotto ai cri te ri di fabbricazione dello stesso; dalla valutazione della sicurezza per la salute umana del prodotto finito fino ai dati concernenti le sperimentazioni anima li. Ora il nuovo decreto riporta la legislazione italiana in linea con quanto avviene negli altri paesi europei. Sulle confezioni dei prodotti cosmetici, dunque, sarà obbligatorio fornire solo informazioni sulla composizione del prodotto e sugli eventuali effetti indesiderabili. Tutto il resto rimarrà a discrezione del produttore.