COMMERCIANTI E PROFESSIONISTI ALLA PROVA DELL’ANTIRICICLAGGIO
Nr. 13 del 10/07/2006
Dal 22 aprile scorso sono entrati in vigore i tre regolamenti del Ministero dell’Economia n. 141, 142 e 143 del febbraio 2006 (assieme alle istruzioni elaborate dall’Ufficio Italiano Cambi) riguardanti la nuova normativa antiriciclaggio.
Destinatari della disciplina, oltre agli istituti bancari, rientrano, ad esempio, i professionisti come dottori commercialisti, notai e avvocati, ma il decreto 143/2006 coinvolge nella normativa anche le seguenti attività del terziario: recupero di crediti per conto terzi; custodia e trasporto di denaro contante, di titoli o valori con o senza l’impiego di guardie particolari giurate; agenzia di affari in mediazione immobiliare; commercio di cose antiche; esercizio di case d’asta o gallerie d’arte; fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di oggetti preziosi; gestione di case da gioco; mediazione creditizia; agenzia in attività finanziaria (art. 106 del D. Lgs. 385/93). I decreti stabiliscono nel dettaglio per ogni categoria specifici obblighi e particolari disposizioni in merito all’identificazione della clientela, di registrazione e di segnalazione delle operazioni sospette. In particolare, i professionisti e gli operatori commerciali sopraelencati dovranno registrare e conservare in un archivio unico i dati identificativi del cliente e le altre informazioni relative alle operazioni eseguite.
Tenere l’archivio unico però non basta. Agli operatori viene chiesta una “vigilanza attiva” che consiste nel rilevare e segnalare all’Uic le operazioni sospette di riciclaggio.
E proprio con riferimento a quest’ultimo obbligo, l’Ufficio Italiano dei Cambi ha fornito alcuni indicatori di anomalia per agevolare l’attività di valutazione del professionista o del commerciante in merito ad eventuali operazioni sospette di riciclaggio che potrebbero essersi verificate nello svolgimento della propria attività.
La casistica va intesa come strumento operativo da utilizzare per le verifiche, tenendo presente che l’assenza dei profili di anomalia non è sufficiente, di per sé, a escludere il sospetto che un’operazione possa essere connessa con fatti di riciclaggio.
Occorre anche considerare che, nella maggior parte dei casi, un’operazione non consente di individuare con immediatezza le finalità criminali sottostanti. Inoltre, operazioni che per le loro connotazioni sono normali se effettuate da un cliente con determinate caratteristiche, possono risultare economicamente non giustificabili se richieste da un altro cliente; allo stesso modo, comportamenti in linea con la capacità economica e l’operatività svolta possono risultare anomali alla luce di altre notizie in possesso del professionista.
L’elenco degli indicatori di anomalia, non deve essere considerato esaustivo, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni finanziarie. A solo titolo esemplificativo possono costituire indici della natura sospetta dell’operazione:
a) operazioni triangolari, ovvero operazioni caratterizzate dalla circostanza che il paese del cliente e della sua controparte sono diversi tra loro;
b) il cliente paga diversi servizi di consulenza a società offshore;
c) compravendita di immobili in cui il prezzo è pagato in moneta straniera proveniente da paradisi fiscali;
e) apertura di più conti o rapporti in paesi esteri senza che ciò appaia giustificato alla luce di obiettive esigenze o dall’attività svolta dal cliente;
f) utilizzazione come soci, amministratori o investitori, di società costituite in paradisi fiscali in regime di trust;
g) promozioni e investimenti immobiliari con fondi provenienti da paradisi fiscali e da paesi a rischio;
h) beni immobili venduti a più riprese con margini di guadagno non abituali, senza che sia fornita alcuna spiegazione chiara di tali operazioni;
i) la vendita o l’acquisto di beni immobili avviene per un prezzo di gran lunga superiore o inferiore del suo valore;
m) vendita di azioni e partecipazioni a persone senza alcuna relazione apprezzabile con i precedenti soci, nei dieci giorni successivi all’iscrizione della società nel registro delle imprese;
j) deposito in denaro, beni, titoli, con istruzione da parte del depositante di collocarli per fini insoliti o non usuali;
k) il cliente sembra vivere in modo sproporzionato ai propri mezzi, considerando le sue attività professionali o quando il reddito derivante dalle attività professionali del cliente è sproporzionato all’attività economica dello stesso;
l) la società non ha alcun impiegato, cosa anormale in considerazione dell’attività economica svolta;
m) la società acquista barche e automobili di lusso senza alcun nesso con l’attività finanziaria;
n) operazioni di acquisto di un bene immobile, cui il cliente perviene senza aver prima preso visione dell’immobile stesso;
o) operazioni frequenti di acquisizione e cessione di imprese o di aziende, palesemente non giustificate dalla natura dell’attività svolta o dalle caratteristiche economiche del cliente;
p) investimenti in beni immobili sono fatti da cittadini stranieri che non hanno alcun collegamento con lo Stato o del tutto sproporzionati al loro status socio-economico;
q) compimento di successive operazioni di apertura e chiusura di conti e altri rapporti continuativi senza che ciò risulti giustificato alla luce di obiettive esigenze o dall’attività svolta dal cliente;
r) il cliente ricorre ai servizi di un prestanome senza alcuna ragione legittima di ordine fiscale, legale o commerciale per agire in tal modo o nel caso di operazioni ripetute di acquisto di immobili per persona da nominare e di intestazioni fiduciarie palesemente prive di adeguate ragioni giustificatrici;
s) nomina di amministratori di cui si percepisce l’apparente mancanza di idoneità o capacità necessaria per lo svolgimento dell’incarico (impiegati senza specifica qualificazione, disoccupati, persone senza titoli, immigrati di recente entrata, persone prive di domicilio conosciuto o con domicilio meramente formale, o quando concorra una qualsiasi circostanza che suggerisca l’inidoneità);
t) operazioni caratterizzate da un ricorso ingiustificato all’impiego di denaro contante o a tecniche di pagamento mediante compensazione o da elementi quali domiciliazione dell’agente presso terzi, presenza di caselle postali o di indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale;
u) il cliente vuole comprare un bene immobile con una somma notevole di denaro in contanti o vuole pagare in anticipo in contanti somme superiori a 12.500 euro o che superano di più del 10% il prezzo di vendita del bene immobile;
v) operazioni nelle quali esistono indizi che i clienti non operano per conto proprio, cercando di occultare l’identità reale del soggetto interessato;
w) il cliente usa documenti, in particolar modo carte d’identità, che sembrano essere contraffatti o usa nomi diversi per l’accordo di vendita, la vendita e il pagamento;
x) operazioni contabili aventi evidenti finalità di occultare, ad esempio attraverso la sopravvalutazione o la sottovalutazione di poste o cespiti, disponibilità di diversa natura o provenienza;
L’elenco completo degli indicatori di anomalia forniti dall’Uic è disponibile presso gli uffici dell’Ascom di Vicenza che sono in ogni caso a disposizione degli operatori per analizzare eventuali fattispecie particolari o per rispondere a qualsiasi dubbio.
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