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Confcommercio Veneto Notizie

CHIARIMENTI SULL’ALBO GESTORI AMBIENTALI

Nr. 15 del 07/08/2006

Recentemente il Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali ha diramato una comunicazione con l’intento di chiarire le modalità applicative dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06 (Testo Unico dell’ambiente), relativo alle procedure per le operazioni di recupero dei rifiuti.

La comunicazione
di inizio attività
Una prima osservazione che il Comitato ha posto in evidenza concerne la “comunicazione di inizio attività” che deve essere data da parte delle imprese intenzionate a svolgere le operazioni di recupero dei rifiuti alle sezioni regionali dell’Albo. In proposito, si è stabilito che la competenza delle sezioni regionali riguarderà le comunicazioni di inizio attività od i rinnovi delle stesse che sono state effettuate dall’entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, ossia a partire dal 29 aprile 2006, mentre rimane di competenza provinciale l’adozione di tutti i provvedimenti che riguardano le comunicazioni temporalmente antecedenti.

I modelli da utilizzare e le competenze degli organi territoriali.
Nell’attesa di un modello uniforme di comunicazione d’inizio attività, potranno essere utilizzati i modelli precedentemente adottati dalle Regioni e dalle Province.
Unitamente alle comunicazioni di inizio attività, dovranno essere presentate pure la relazione tecnica di cui al comma 3 dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06 e la documentazione prevista dal D.M. 186/06 o dal D.M. 162/02 (relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti non pericolosi da ammettere alle procedure semplificate).
La Sezione Regionale, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio attività con l’allegata documentazione, dovrà informare la Provincia territorialmente competente. Infine, la Provincia dovrà comunicare alla sezione regionale dell’Albo gli eventuali provvedimenti assunti verso l’impresa (ad es. il divieto di inizio o prosecuzione dell’attività, i termini e le prescrizioni assegnati all’impresa o altri provvedimenti imposti emersi in sede di attività di controllo).

Recupero agevolato:
adeguamento messa in riserva
entro il 3 dicembre 2006
Sono recentemente entrate in vigore alcune importanti modifiche ai procedimenti cui sono soggetti gli impianti di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata. In particolar modo, il Decreto Ministeriale n. 186 del 5 aprile 2006 ha riformulato completamente gli obblighi previsti precedentemente dal Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1998, così accogliendo i rilievi mossi dalla Corte U.E. che, mediante sentenza del 7 ottobre 2004, aveva statuito l’inesatta individuazione, sul piano nazionale, di tipi e quantità massime di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate.
In sintesi, oggetto di riformulazione sono le disposizioni relative a:
- messa in riserva: vengono stabilite per i diversi impianti interessati le quantità massime di rifiuti consentite per la messa in riserva. Inoltre, la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi di tutti gli impianti in procedura semplificata, deve essere effettuata nel pieno rispetto delle norme tecniche contenute nell’ “allegato 5” del D.M. 186/2006.
- Le quantità di rifiuti ammessi alle procedure semplificate impiegabili per il recupero: le quantità massime di rifiuti non pericolosi ammesse nelle operazioni di recupero sono, con il nuovo decreto, quelle stabilite per ogni singola categoria industriale (di produzione o di recupero) nell’ “allegato 4” del D.M. 186/2006. In ogni caso, la norma precisa che i quantitativi non possano superare la capacità autorizzata o la potenzialità dell’impianto.
- Il campionamento e le analisi: campionamento ed analisi sono effettuati dal titolare dell’impianto che produce i rifiuti in occasione del primo conferimento ed in seguito ogni due anni o qualora intervengano modifiche sostanziali nel processo produttivo.
- Il test di cessione: il campionamento per il test in questione deve essere posto in essere utilizzando gli standard UNI 10802.
- Il regime transitorio: i soggetti che effettuano attività di raccolta, trasporto e recupero di rifiuti non pericolosi avrebbero dovuto, qualora non in linea con i nuovi requisiti, inviare nuova domanda di autorizzazione alle autorità competenti entro trenta giorni dall’entrata in vigore del medesimo Dm 186/2006, ossia entro il 3 luglio 2006. Gli impianti di recupero già autorizzati in base agli articoli 30, 31 e 33 del previgente D.lgs. 22/1997, i quali effettuano l’operazione di messa in riserva di rifiuti non pericolosi e che non soddisfano più i requisiti fissati e riportati all’interno dell’”allegato 5” del Dm 186/2006 hanno sei mesi di tempo dall’entrata in vigore per adeguarsi così continuando a beneficiare del regime in procedura semplificata. In particolare, gli impianti hanno l’obbligo di presentare la documentazione integrativa entro il 03 dicembre 2006.
Per ogni ulteriore informazione e/o approfondimento è a disposizione presso Confcommercio Vicenza l’Ufficio Sicurezza e ambiente.

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