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Confcommercio Veneto Notizie

RISCHIO RUMORE, MODIFICATE LE DISPOSIZIONI

Nr. 15 del 07/08/2006

E’ stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2006 n. 124 il decreto legislativo n. 195 del 10 aprile 2006 relativo all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore), il quale, di fatto, sostituisce il D.Lgs. 277/91.
Come era previsto dalla precedente normativa il datore di lavoro è obbligato ad effettuare la valutazione del rumore presente negli ambienti di lavoro e conseguentemente deve attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo le fonti di inquinamento acustico rilevate. La norma stabilisce che non possa essere superato un livello di esposizione giornaliera al rumore pari ad 87 dB o un livello di picco, per rumori impulsivi, pari a 140 dB. La norma, inoltre, individua i “valori superiori di azione” pari ad 85 dB - 137 dB ed i “valori inferiori di azione” pari ad 80 dB – 135 dB. I livelli massimi indicati non vanno intesi come presenti all’interno del luogo lavorativo, bensì all’interno dell’orecchio e la determinazione dell’effettiva esposizione del lavoratore tiene conto dell’attenuazione prodotta dai dispositivi individuali di protezione dell’udito indossati dal lavoratore.

La valutazione dei rischi.
Come anticipato, il primo obbligo al quale è sottoposto il datore di lavoro è quello di effettuare la valutazione del rumore cui sono esposti i lavoratori durante la loro attività. A titolo esemplificativo, gli aspetti dei quali il datore di lavoro deve tener conto nella valutazione del rischio rumore sono: - il livello, il tipo e la durata dell’esposizione; - i valori limite di esposizione e i valori di azione; - le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro; - l’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre le emissioni acustiche; - la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione. Qualora, in seguito alla valutazione del rischio rumore, si ritenga che “i valori inferiori di azione” possano essere superati, il datore di lavoro dovrà procedere ad una misurazione precisa del livello di rumore, i cui risultati saranno riportati all’interno del documento di valutazione dei rischi. L’esito finale della valutazione e della misurazione del rumore permette al datore di lavoro di individuare le precise misure di prevenzione e protezione che la normativa impone di utilizzare in relazione al livello di inquinamento acustico rilevato. La valutazione e la misurazione sono programmate ed effettuate con cadenza almeno quadriennale da personale adeguatamente qualificato. La valutazione dovrà, inoltre, essere aggiornata qualora si verifichino mutamenti nel processo produttivo che potrebbero averla resa superata o quando si renda necessario in seguito ai risultati della sorveglianza sanitaria. Il datore di lavoro deve ridurre al minimo i rischi dei lavoratori legati all’esposizione, eliminandoli alla fonte. Solo ove l’eliminazione non sia possibile, i rischi devono essere ridotti al minimo. Si riportano a titolo esemplificativo alcune delle principali misure: a) adozione di altri metodi di lavoro che permettono una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature adeguate, che emettano il minore rumore possibile; c) adeguata formazione e informazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l’esposizione; d) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; del rumore strutturale quali sistemi di smorzamento o isolamento; e) riduzione delle emissioni sonore mediante una migliore organizzazione del lavoro, attraverso la limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo. Qualora dalla valutazione “i valori superiori di azione” risultino oltrepassati, il datore di lavoro avrà l’obbligo di adottare ed applicare un programma di misure tecniche volto a ridurre l’esposizione al rumore e le aree di lavoro interessate dovranno essere indicate mediante appositi segnali.

I dispositivi
di protezione individuale.
La norma specifica che i dispositivi di protezione individuali (Dpi) devono essere utilizzati quando i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati attraverso l’adozione di diverse misure tecniche. Più precisamente, nel caso in cui l’esposizione al rumore superi i “valori inferiori di azione” il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell’udito. Qualora l’esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei “valori superiori di azione” il datore di lavoro deve fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell’udito.

L’eventuale superamento
dei valori limite.
La norma precisa che non devono mai essere superati i valori limite di esposizione di 87dB ed indica le azioni da intraprendere qualora gli stessi vengano oltrepassati. In particolar modo, il datore di lavoro deve: a) adottare le misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite, b) individuare le cause dell’esposizione eccessiva, c) modificare le misure di prevenzione e protezione per evitare che la situazione si verifichi nuovamente.

La formazione e l’informazione.
L’obbligo di formare ed informare i lavoratori sui rischi connessi al rumore presente sul luogo di lavoro scatta con il raggiungimento di valori uguali o superiori ai “valori inferiori di azione”.

L’obbligo di sorveglianza sanitaria.
L’obbligo di sorveglianza sanitaria sussiste per il datore di lavoro: a) nei confronti dei lavoratori esposti ad un livello di rumore superiore ai “valori superiori di azione”; b) nei confronti dei lavoratori esposti ad un livello di rumore che si pone tra i “valori superiori di azione” ed i “valori inferiori di azione” che ne fanno espressa richiesta o che sono segnalati dal medico competente. Qualora la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, l’esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a rumore: -il medico competente deve informare il datore di lavoro ed il lavoratore; -il datore di lavoro deve riesaminare la valutazione del rischio e le misure di prevenzione e protezione, tenendo conto del parere del medico competente; -riesaminare lo stato di salute di tutti gli altri lavoratori che hanno subito un’esposizione analoga.

Le deroghe previste dalla norma.
Le possibilità di deroga all’uso dei dispositivi di protezione, sono previste solamente su concessione degli organi di vigilanza competenti per territorio e comunque condizionate all’intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo.

Il sistema sanzionatorio.
Le sanzioni previste per il mancato adempimento degli obblighi imposti dalle nuove disposizioni comportano l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 1.549 a 4.131 euro.

L’entrata in vigore.
Essendo stato pubblicato nella G.U. il 30 maggio, il d.lgs. 195/06 è entrato in vigore lo scorso 14 giugno, tuttavia l’articolo 7 del medesimo decreto stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 (ossia le nuove regole operative introdotte con il titolo V-bis del D.Lgs. 626/1994 e il relativo sistema sanzionatorio) saranno applicate trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto e quindi dal 14 dicembre 2006.
Per ulteriori informazioni è a disposizione l’Ufficio Sicurezza e Ambiente della Confcommercio di Vicenza al n. 0444.964300.

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