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Confcommercio Veneto Notizie

ALBERGHI: REGISTRAZIONE DEGLI OSPITI OBBLIGATORIA ANCHE PER BREVI SOSTE

Nr. 15 del 07/08/2006

E’ sempre obbligatoria lai registrazione degli ospiti di un albergo, anche se si tratta di brevi soste che non prevedono il pernottamento. E’ quanto emerge dall’analisi della legislazione vigente effettuata da Federalberghi Veneto, che, sollecitata dall’Ascom di Vicenza, ha accuratamente valutato il senso generale dell’articolo 109, comma 1 del TULPS (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza). La conclusione, confermata anche dalla Polizia di Stato, è che l’obbligo della registrazione all’autorità di pubblica sicurezza prescinde dalla durata dell’alloggio, nonché dai rapporti intercorrenti tra l’albergatore e il cliente. La necessità di una corretta interpretazione della norme è venuta da una serie di quesiti posti all’associazione vicentina da parte di alcuni albergatori della città, che chiedevano come comportarsi nel caso in cui un cliente voglia ospitare nella sua camera un amico senza volerne registrare la presenza o di fronte al rifiuto da parte di un cliente di rilasciare i propri dati per riservatezza. Gli albergatori chiedevano inoltre se la registrazione sia obbligatoria anche nel caso un cliente volesse, ad esempio, organizzare una riunione di lavoro nella sua suite.
La risposta è che l’obbligo di registrazione è necessario anche se l’alloggio non è pernottamento ma solo una breve sosta (anche inferiore ad un’ora) in una stanza dell’esercizio. Non solo: l’obbligo di registrazione scatta anche nel caso di persona nota all’albergatore o di suo parente, nel caso l’alloggio venga dato a titolo gratuito (chiaramente non in una stanza d’albergo e non nei locali destinati ad alloggio di titolare o dei suoi dipendenti) e nel caso di minorenni. La legge, infatti, non distingue fra minorenni e maggiorenni, perché gli organi di polizia hanno interesse a controllare anche i minorenni che possono essere sottratti ai genitori o tutori ovvero trattenuti a fini illeciti.
La Corte Costituzionale (sentenza n. 144 del 1970) ha inoltre osservato che la richiesta di documenti di indentità riguardando coloro cui venga dato l’alloggio, e cioè cui venga messa a disposizione una stanza; esonera da tale prescrizione solamente coloro che sostano in locali di uso comune, o nei luoghi adibiti a intrattenimento, come sale per riunioni, congressi o conferenze.

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