IL RISCATTO DI LAUREA PER I PARASUBORDINATI
Nr. 16 del 04/09/2006
Anche i lavoratori parasubordinati, (coloro che sono cioè iscritti alla gestione separata dell’Inps) possono recuperare il periodo di studi universitari per incrementare la propria anzianità di iscrizione alla cassa. Nelle scorse settimane, infatti, sono arrivati agli iscritti gli estratti conto contributivi spediti dall’Inps, che fanno un riassunto dei versamenti effettuati. Per molti, dunque, è la prima vera occasione per capire quanti anni utili a pensione sono stati accumulati e per pensare anche a qualche metodo per incrementarli. Uno di questi è appunto quello di riscattare nella cassa gli studi compiuti per acquisire la laurea.
Le modalità operative del riscatto sono indicate nella circolare Inps n. 82 del 13 maggio 2004. A partire dal 1997, poi, in attuazione della cosiddetta “armonizzazione”dei sistemi previdenziali decisa dalla riforma Dini (legge 335/1995), oltre alla laurea tradizionale, è possibile riscattare altri corsi di studio universitario. Si tratta del “diploma universitario”, che si consegue dopo un corso di durata non inferiore a due e non superiore a tre anni (dopo la laurea breve); “diploma di laurea” dopo un corso di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei; “diploma di specializzazione” che si consegue successivamente alla laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni; “dottorato di ricerca” i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge. Ma vediamo nel particolare gli aspetti salienti della circolare dell’Inps.
Possono essere riscattati i periodi di corso legale, purché privi di copertura contributiva (obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto) non solo presso l’ordinamento al quale è diretta la domanda, ma anche in ciascuno degli altri regimi previdenziali richiamati dalla norma stessa (FPLD, gestioni dei lavoratori autonomi, forme sostitutive ed esclusive dell’AGO, Gestione Separata), presso cui l’interessato sia titolare di conto assicurativo.
Qualora il richiedente, all’atto di presentazione della domanda, risulti titolare di posizione assicurativa in più regimi previdenziali, potrà scegliere in quale di essi esercitare la facoltà di riscatto. A tale proposito l’Inps sottolinea che non è ammesso il riscatto per gli stessi periodi per i quali sia già stata esercitata analoga facoltà in altro ordinamento pensionistico obbligatorio. Costituiscono ulteriori condizioni per l’esercizio della facoltà di riscatto: l’avvenuto conseguimento del diploma di livello universitario relativo al periodo di corso oggetto del riscatto; la titolarità di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui il riscatto viene richiesto.
La possibilità di accedere al riscatto è riconosciuta sia al diretto interessato sia ai suoi superstiti.
Come espressamente previsto dalle norme in materia, sono riscattabili i corsi di studio universitario indicati dall’articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nel limite della durata legale prevista per il conseguimento del relativo titolo.
La facoltà di riscatto può essere esercitata anche per due o più dei corsi, a seguito dei quali siano stati, ovviamente, conseguiti i relativi titoli. Come già accennato i titoli previsti dalla citata legge n. 341/1990 sono: “diploma universitario”, cosiddetta “laurea breve” (corso di durata non inferiore a due e non superiore a tre anni); “diploma di laurea” (corso di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni);”diploma di specializzazione”, successivo alla laurea (corso di durata non inferiore a due anni); “dottorato di ricerca” (durata variabile, secondo specifiche disposizioni di legge).
La circolare Inps chiarisce anche le modalità di calcolo del riscatto. Considerato che la Gestione separata è interessata esclusivamente dal sistema pensionistico contributivo e che in essa potranno essere riscattati solo periodi rientranti nel sistema di calcolo contributivo della pensione, in quanto temporalmente successivi al 31 marzo 1996, l’onere di riscatto deve essere quantificato applicando un’aliquota contributiva. Tale aliquota è quella prevista per il versamento nella predetta Gestione della contribuzione obbligatoria in favore di coloro che non hanno altra tutela previdenziale.
Ai fini del calcolo dell’onere si devono pertanto prendere a riferimento: il valore medio mensile dei compensi assoggettati a contribuzione obbligatoria negli ultimi 12 mesi di contribuzione precedenti la domanda (in presenza di un’anzianità contributiva inferiore a 12 mesi si deve fare riferimento al valore medio mensile del minor periodo di contribuzione); il numero dei mesi oggetto del riscatto; l’aliquota contributiva IVS vigente al momento della domanda (17,30% nel 2004). .
Va però evidenziato che, in presenza di valore medio mensile imponibile d’importo inferiore all’ammontare del minimale mensile vigente nella Gestione Commercianti nell’anno di presentazione della domanda di riscatto, il calcolo dell’onere dovuto dal richiedente dovrà avvenire con riferimento al predetto minimale.
Il periodo di riscatto è utile a perfezionare il requisito di 5 anni di contribuzione effettiva richiesto per il diritto alla pensione a carico della Gestione separata ed anche a determinare il montante individuale dei contributi sul quale calcolare la misura della prestazione pensionistica secondo il sistema contributivo.
Non è invece utile al raggiungimento dell’anzianità massima pensionabile (40 anni), che consente il pensionamento in data anteriore al compimento del 57° anno di età. Proprio perché questo riscatto si inserisce esclusivamente in una pensione contributiva, possono formare oggetto di riscatto esclusivamente i periodi temporalmente successivi al 31 marzo 1996.
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