LAVORATORI PROTETTI CONTRO IL RISCHIO RUMORE
Nr. 16 del 04/09/2006
E’ entrata in vigore ufficialmente lo scorso 14 giugno, la nuova normativa relativa alla protezione dei lavoratori all’esposizione al rumore, anche se le nuove regole operative saranno applicate (sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto) dal 14 dicembre 2006.
Il decreto in questione, d. lgs. n. 195 del 2006, ha infatti recepito la direttiva 2003/10/CE la quale, allo scopo di creare un livello minimo di protezione per tutti i lavoratori dell’Unione Europea, sancisce i requisiti minimi contro i rischi per la salute derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro, ed in modo particolare per la salvaguardia dell’udito.
Vediamo, allora, quali sono le nuove importanti prescrizioni, anche sotto il profilo sanzionatorio, ricordando che per eventuali chiarimenti e/o informazioni è disponibile presso Confcommercio - Vicenza l’Ufficio Sicurezza e Ambiente (n. tel. 0444.964300) il quale fornisce apposita assistenza tecnica.
LE NOVITÀ INTRODOTTE
RISPETTO AL D.LGS. N. 277/1991
Rispetto alla normativa precedente, il datore è comunque obbligato ad effettuare la valutazione del rumore presente negli ambienti di lavoro e, di conseguenza, deve attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo le fonti di inquinamento acustico rilevate. Le novità introdotte, rispetto al D.Lgs. n. 277/1991 sono relative al campo di applicazione, il quale concerne anche i settori della musica e delle attività ricreative, nonché quello della navigazione aerea e marittima. Inoltre, la nuova normativa ha previsto la distinzione tra i “valori limite di esposizione” (ossia livelli massimi consentiti) ed i “livelli superiori od inferiori di azione” (ossia i valori a partire dai quali devono essere adottate le misure di tutela per i soggetti esposti). I valori sono riferiti al livello di esposizione quotidiana al rumore (Lex,8h), e tengono anche conto del cosiddetto “rumore impulsivo”, ossia della pressione acustica di picco (Ppeak). A titolo esemplificativo si riporta nella tabella che segue il confronto fra i limiti di esposizione previsti dalle due normative:
Nel caso in cui, conseguentemente alla valutazione del rischio rumore, i valori inferiori di azione possano essere superati, il datore di lavoro dovrà effettuare la misurazione precisa del livello di rumore, i cui risultati saranno riportati all’interno del documento di valutazione dei rischi. La norma precisa che la misurazione sia effettuata almeno ogni quattro anni da personale adeguatamente qualificato ed inoltre, che la stessa valutazione venga aggiornata nel caso in cui si verifichino mutamenti nel processo produttivo che potrebbero averla resa superata o quando si renda necessario in seguito ai risultati della sorveglianza sanitaria.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di prevenire i rischi che derivino ai lavoratori dall’esposizione al rumore, eliminandoli alla fonte e, qualora l’eliminazione non sia possibile, il datore deve ridurli al minimo.
Per quel che concerne i dispositivi di protezione individuale, il decreto n. 195/06 specifica che gli stessi debbano essere utilizzati quando i rischi derivanti dal rumore non possano essere evitati attraverso l’adozione di diverse misure tecniche. In sintesi, qualora l’esposizione al rumore superi i “valori inferiori di azione” (tra 80 e 85 dB) il datore di lavoro deve dotare i lavoratori dei dispositivi di protezione individuale e quando l’esposizione sia pari o al di sopra dei “valori superiori di azione” (tra 85 e 87 dB) deve adoperarsi affinché vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell’udito.
In nessun caso devono essere superati i valori limite di esposizione di 87dB. Le azioni che debbono essere intraprese qualora gli stessi vengano oltrepassati sono precisati dalla nuova norma e consistono nell’adottare le misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite; individuare le cause dell’esposizione eccessiva; modificare le misure di prevenzione e protezione per evitare che la situazione si verifichi nuovamente.
Il decreto sancisce che il datore di lavoro garantisca che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati relativamente ai rischi connessi al rumore presente sul luogo di lavoro.
Per quanto riguarda l’obbligo di sorveglianza sanitaria, lo stesso sussiste per il datore di lavoro nei confronti dei lavoratori esposti ad un livello di rumore superiore ai “valori superiori di azione” e nei confronti dei lavoratori esposti ad un livello di rumore che si pone tra i “valori superiori di azione”ed i “valori inferiori di azione” che ne fanno espressa richiesta o che sono segnalati dal medico competente.
Le sanzioni previste per il mancato adempimento degli obblighi imposti dalle nuove disposizioni comportano l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 1.549 a 4.131 euro.
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