martedì 01 luglio 2008
IL 5 LUGLIO AL VIA, ANCHE NEL VICENTINO,
LA STAGIONE DEI SALDI
Ancora pochi giorni e sabato 5 luglio prenderanno il via ufficialmente, per chiudersi il 31 agosto, i saldi estivi in tutto il Veneto. Ciò grazie ad una delibera della Giunta regionale che ha così uniformato il calendario dei ribassi con quello delle regioni confinanti, per evitare fenomeni di “migrazione” dei consumatori alla ricerca di prezzi più convenienti.
I saldi di fine stagione, complice il caldo iniziato solo da pochi giorni, coincideranno però quest’anno con il vero inizio dell’estate, creando perplessità tra gli operatori economici.
“La scelta di anticipare la data di inizio dei saldi - spiega Renato Corrà, presidente dell’Associazione provinciale dettaglianti tessili e abbigliamento della Confcommercio - è stata dettata dalla necessità di adeguarci alle altre regioni confinanti, per essere competitivi, anche se la crisi dei consumi, con l’abbigliamento e il settore calzature che stanno perdendo quota, non lascia spazio ad eccessivi entusiasmi nemmeno per la prossima stagione dei saldi”.
Per il presidente Corrà la difficoltà che da tempo sta attraversando il settore abbigliamento dipende anche dal sistema distributivo e da regole superate nella gestione dei rapporti tra i commercianti e i fornitori: “Il commerciante deve potersi rifornire di merce in modo più accorto, in sintonia con le esigenze del cliente, senza sottostare alle logiche dei fornitori che costringono ad acquisti con largo anticipo, con il rischio dell’invenduto a carico del commerciante finale. Questo comporterebbe minori rischi per l’operatore, minore ricarico e quindi prezzi finali più bassi tutto l’anno, non solo in alcuni periodi”.
Da tempo poi, per Corrà, si avvertono gli effetti dell’entrata diretta dell’industria sul mercato: “Outlet, stock house e spacci sono in “saldo tutto l’anno” e a questo si aggiunge il fenomeno, mai sopito, dell’abusivismo e della contraffazione, che rappresentano comunque una grossa fetta di mercato e che sottraggono lavoro agli operatori seri, soggetti a controlli e norme precise”.
Molti commercianti aspettano comunque il via alle vendite di fine stagione che rappresentano un modo pratico per “fare cassa” e compensare una stagione primaverile difficile.
L’anticipo della data di inizio non è però l’unica novità relativa ai saldi ed in generale alle vendite promozionali: già a partire dai saldi dell’inverno scorso, lo ricordiamo, non è più necessario dare comunicazione al Comune, indicando la data d’inizio e di durata, per le vendite di fine stagione. L’informativa al Comune non serve più nemmeno per le vendite promozionali, per le quali la Regione ha introdotto una sostanziale liberalizzazione: rimane solo il divieto di svolgimento nei 30 giorni antecedenti le svendite, mentre per il resto dell’anno è possibile effettuare un numero indefinito di questo tipo di promozioni. Unico adempimento richiesto, che riguarda però solo alcune amministrazioni locali, l’obbligo di far timbrare i cartelli che vengono esposti in vetrina e che annunciano i ribassi. Resta inoltre l’obbligo della comunicazione preventiva al Comune per le sole vendite di liquidazione.
Cambiano dunque le regole per i commercianti, ma, come si diceva, rimangono inalterate quelle a garanzia dei consumatori.
Ricordiamo che il negoziante ha l’obbligo di indicare sul cartellino il prezzo normale di vendita del prodotto, la percentuale di sconto e il prezzo finale. La merce sottoposta a ribassi va ovviamente separata in modo chiaro ed inequivocabile da quella eventualmente in vendita a prezzo normale. Quanto alla possibilità di cambiare o meno il capo venduto, la disciplina generale degli acquisti durante il periodo di saldi lascia piena discrezionalità al negoziante, a patto però che non si tratti di prodotti danneggiati o non conformi (D.Lgs 206/2005 “Codice del Consumo”). In questo caso, ed entro due mesi dalla data della scoperta del difetto, scatta l’obbligo per il negoziante di riparazione o sostituzione del capo. Qualora ciò risulti impossibile, si impone la restituzione dell’importo pagato.
La prova dei capi da parte del cliente prima dell’acquisto non è invece un obbligo da parte del negoziante. I prodotti proposti in saldo, poi, devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo, ma non devono necessariamente appartenere alla stagione in corso. E per il pagamento, le carte di credito devono essere accettate dal commerciante qualora sia esposto nel punto vendita l’adesivo che attesti la relativa convenzione.
Queste, dunque, le regole generali delle vendite straordinarie, alle quali, nel Vicentino, si aggiungono quelle applicate da tutti gli esercizi aderenti all’iniziativa “Saldi Garantiti”, inserita nel progetto “Re Cliente” dell’Ascom e della Camera di Commercio. Questi operatori, identificabili da un’apposita vetrofania, si impegnano ad accettare sempre le carte di credito e il bancomat per il pagamento; sostituire, in caso di vizi o difetti, il prodotto venduto con eventuali articoli disponibili o rimborsare, in alternativa, il prezzo della merce anche rilasciando, qualora il cliente ne
faccia richiesta, un buono da spendere dopo la chiusura dei saldi e comunque entro i 30 giorni successivi alla presentazione dello scontrino fiscale; far provare i capi acquistati su richiesta del cliente, con esclusione della biancheria intima e dei prodotti che per consuetudine non vengono provati; dare preventiva informazione, esponendo un cartello ben visibile, di eventuali riparazioni o adattamenti del capo acquistato a carico del cliente.