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giovedì 31 dicembre 2009

SALDI INVERNALI AL VIA DA SABATO
2 GENNAIO

Le vendite di fine stagione potranno essere effettuate fino al 28 febbraio. Confermate le regole a tutela dei consumatori

Da sabato 2 gennaio a domenica 28 febbraio 2010. Questa è la durata dei saldi invernali, confermata dalla Regione Veneto che ha disposto la data di inizio delle vendite di fine stagione sulla base della relativa delibera n. 1029 del 2008 che prescrive appunto l’inizio delle stesse il primo sabato di gennaio. Per il 2010 i saldi invernali si potranno effettuare fino al 28 febbraio, con quasi due mesi quindi a disposizione dei commercianti per vendere a prezzi scontati tutti quei prodotti di carattere stagionale, o di moda, suscettibili per queste caratteristiche ad un notevole deprezzamento nel tempo. Con i negozi del Veneto il 2 gennaio saranno “vestite a saldo” anche le vetrine di Campania, Lazio, Emilia, Lombardia e Sicilia; a seguire, nei giorni successivi, quelle delle altre regioni, con ultima la Valle d’Aosta, dove i saldi partiranno il 10 gennaio.
Ricordiamo che non vige più l’obbligo di comunicare l’inizio dei saldi al Comune, mentre rimangono in vigore altri importanti adempimenti; secondo quanto stabilito dalla delibera della Giunta regionale n.1029 del 2008 sulle vendite straordinarie, il negoziante ha l’obbligo di indicare sul cartellino il prezzo normale di vendita del prodotto, la percentuale di sconto e il prezzo finale. Inoltre, la merce esposta in saldo va separata in modo chiaro ed inequivocabile da quella eventualmente in vendita a prezzo normale. Quanto alla possibilità di cambiare o meno il capo venduto, la disciplina generale degli acquisti durante il periodo di saldi lascia piena discrezionalità al negoziante, a patto però che non si tratti di prodotti danneggiati o non conformi alla normativa (art. 1519 ter Codice civile introdotto dal D.Lgs. n. 24/2002). In questo caso, ed entro due mesi dalla data della scoperta del difetto, scatta l’obbligo per il negoziante di riparazione o sostituzione del capo. Qualora ciò risulti impossibile, si impone la restituzione dell’importo pagato.
La prova dei capi da parte del cliente prima dell’acquisto non è invece un obbligo da parte del negoziante. I prodotti proposti in saldo non devono necessariamente appartenere alla stagione in corso. E per il pagamento, le carte di credito devono essere accettate dal commerciante qualora sia esposto nel punto vendita l’adesivo che attesti la relativa convenzione.

Va ricordata infine un’ultima importante regola: nei trenta giorni che precedono le vendite di “fine stagione” sono vietate le vendite promozionali, a meno che non siano posti in vendita prodotti non soggetti a saldi.
Anche nel vicentino vi è molta attesa sulla nuova stagione dei “saldi”, formula gradita dalla maggioranza degli operatori ma che forse dovrebbe essere effettivamente legata alle vendite di “fine stagione” e non invece, come avviene sulla base dell’attuale regolamentazione, di “inizio stagione”. La voglia dei clienti di acquistare a prezzo ribassato dovrebbero essere confermata anche quest’anno e, considerato l’autunno mite che ha condizionato tra l’altro le vendite nei settori abbigliamento e calzature, non mancheranno favorevoli opportunità di acquisto.
“Ci attendiamo una stagione di saldi moderatamente positiva - commenta Andrea Gallo, direttore della Confcommercio di Vicenza -; il comparto moda in particolare ha sofferto più degli altri della crisi dei consumi che ha investito l’economia del paese; le vendite nei mesi scorsi non sono state molto brillanti e i negozi hanno certamente un’ampia offerta di capi, anche importanti, che potranno essere proposti ora con prezzi sicuramente interessanti per il consumatore”.
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