Quest’anno il 17 marzo sarà festa nazionale. La giornata di festa, che cade di giovedì, è stata indetta per celebrare la ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell’Unità di Italia. E se, visti gli orientamenti manifestati dalle varie componenti politiche, permangono ancora dubbi sulle modalità delle celebrazioni che avranno luogo in tutto il Paese, la qualificazione normativa (D.L. 22 febbraio 2011 n. 5) di “festa nazionale” comporta precise conseguenze sia sull’obbligo di chiusura delle attività di impresa, sia nella gestione dei rapporti di lavoro.
Confcommercio Vicenza, sulla base di quanto ha stabilito il Consiglio dei Ministri lo scorso 28 gennaio, precisa che è obbligatorio (esclusivamente per il 2011) estendere alla giornata del 17 marzo le regole in materia di orario festivo e quelle del trattamento economico da corrispondere ai lavoratori dipendenti.
Per quanto riguarda, quindi, i riflessi sulla disciplina del commercio, detta qualificazione comporta la chiusura obbligatoria degli esercizi commerciali (ai sensi dell’art.11, comma 4 del d.lgs 114/98), salvo deroghe concertate a livello comunale (nei limiti di quanto previsto dagli articoli 11, comma 5, art.12 e 13 del d.lgs. 114/98 e dalle norme attuative regionali). In sostanza, se qualche Comune vorrà deliberare la deroga alla chiusura festiva dei negozi per giovedì 17 marzo, dovrà rinunciare a una delle 8 domeniche o festività già previste per l’anno 2011, previo parere delle associazioni di categoria, di quelle dei consumatori e delle organizzazioni sindacali; nel caso, Confcommercio Vicenza fa sapere che si dichiarerà a favore dell’osservanza della chiusura festiva del 17 marzo, su tutto il territorio provinciale.
Con riferimento, invece, al trattamento economico riconosciuto al lavoratore per la giornata dell’Unità d’Italia, al fine di evitare inopportuni aggravi a carico della finanza pubblica e delle imprese private, il Decreto legge 22 febbraio 2010 n. 5, ha stabilito che, per il solo anno 2011, gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale del 17 marzo. In pratica, per i dipendenti sarà giorno di festa, retribuito come tale in alternativa al 4 novembre; pertanto, le aziende non dovranno sopportare, a seguito della giornata celebrativa dell’Unità d’Italia, alcun costo aggiuntivo.