CAUSE CIVILI E COMMERCIALI QUANDO CONCILIARE È UN OBBLIGO
Il mediatore sostituisce il giudice
Notizia del 22 aprile 2011
Tempi lunghi della giustizia? Per risolvere le controversie civili e commerciali il legislatore, con il D.lgs 28/2010, ha deciso di rafforzare la conciliazione. La soluzione di tanti contenziosi, infatti, può essere efficacemente affidata da “un terzo imparziale” che ha il compito di assistere due o più soggetti “sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia (mediazione facilitativa) sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (mediazione aggiudicativa)”. A Vicenza questa possibilità è attualmente offerta dall’organismo di mediazione istituito presso la Camera di Commercio. E’ da sottolineare che dallo scorso 20 marzo il Decreto prevede l’obbligo, su alcune materie, di tentare la mediazione prima di rivolgersi ad un tribunale. E’ il caso delle “liti” che riguardano i diritti reali (ad esempio la proprietà); la divisione dei beni; le successioni ereditarie; i patti di famiglia; la locazione; il comodato; l’affitto di aziende; il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. L’obbligatorietà per le numerosissime controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è stata invece differita al 20 marzo 2012. In tutte le altre materie, diverse da quelle sopra elencate, la mediazione può essere avviata dalle parti volontariamente, sia prima che durante il processo. Per favorire la mediazione sono stabilite specifiche agevolazioni fiscali. In particolare, si prevede: l’esenzione dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura per tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione; l’esenzione dall’imposta di registro, entro il limite di valore di 50.000 euro, per il verbale di accordo. In caso di superamento della soglia suddetta, l’imposta sarà dovuta solo per la parte eccedente. Per le parti che corrispondono l’indennità ai mediatori è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento. Il credito d’imposta è ridotto della metà nell’ipotesi di insuccesso della mediazione.