TRASPORTO ALIMENTI: OBBLIGO DI REGISTRARE I VEICOLI
Notizia dell'11 luglio 2011
La vigente disciplina regionale in materia di igiene degli alimenti, in essere da fine 2007, impone a tutti gli imprenditori del settore alimentare, compresi i pubblici esercizi (anche nel caso in cui effettuino per proprio conto gli acquisti presso grossisti) di effettuare la “registrazione” del mezzo ai fini igienico-sanitari in caso di trasporto di prodotti alimentari. La registrazione riguarda il trasporto di qualsiasi tipo di alimento, sia confezionato/imballato che sfuso, sia in fase di approvvigionamento (acquisto di materie prime) che in fase di vendita. Per registrare l’automezzo occorre inviare una S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) all’ULSS competente per territorio utilizzando il modello “B2”, allegando fotocopia del libretto di circolazione del mezzo ed un’apposita relazione tecnica. Dell’uso del proprio mezzo per il trasporto degli alimenti si deve fare annotazione sul piano HACCP, prevedendo il regime di autocontrollo seguito. Nel caso di trasporto di alimenti deperibili con i propri automezzi, è obbligatorio dotarsi anche di contenitori isotermici, dotati di una scheda tecnica con il numero di identificazione, di cui serve una precisa descrizione nella relazione tecnica che accompagna il modello “B2”, al quale si deve unire sempre la fotocopia del libretto di circolazione. La registrazione comporterà l’obbligo di versare all’ULSS la tariffa di 50 euro, prevista dalla Regione Veneto. Trattandosi di S.C.I.A., l’utilizzo dell’automezzo ai fini del trasporto potrà avvenire sin dal momento della presentazione della pratica all’ULSS, anche se, ovviamente, l’ULSS stessa potrà effettuare dei sopralluoghi al fine di riconoscere la veridicità delle dichiarazioni contenute nella segnalazione ricevuta e la sussistenza delle condizioni sanitarie previste. Qualora l’esercente del settore alimentare disponga di più mezzi, deve farne menzione nella comunicazione. Ogni variazione di automezzo o del numero di automezzi dovrà essere segnalata all’ULSS sempre tramite il modello “B2”. Le pizzerie (pubblici esercizi o artigianali) che consegnano a domicilio non devono presentare alcuna comunicazione all’ULSS. Le caratteristiche del tipo di contenitori utilizzati e la presenza dell’involucro in carta o cartone per alimenti dovranno semplicemente essere esplicitati nelle procedure di autocontrollo. Va detto che alcune ULSS hanno sanzionato gli esercenti perché trovati, privi di “registrazione” relativa agli automezzi, all’esterno di alcuni centri di distribuzione all’ingrosso, mentre trasportavano alimenti per le preparazioni gastronomiche. Ferme eventuali sanzioni di carattere penale (ad esempio relative a false dichiarazioni in occasione della SCIA o alla messa in vendita di prodotti alimentari contaminati) le sanzione amministrative applicabili sono piuttosto elevate, ed in particolare vanno: - da un minimo di 500 euro ad un massimo di 3.000 euro (nel caso in cui l’automezzo non sia registrato ma sia utilizzato da azienda comunque registrata all’ULSS per l’attività del settore alimentare); - da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 9.000 euro (nel caso in cui l’automezzo non sia registrato e sia utilizzato da azienda non registrata all’ULSS per l’attività del settore alimentare); - da un minimo di 250 euro ad un massimo di 1.500 euro (a prescindere dai casi di cui sopra, se l’automezzo non assicura i requisiti previsti in materia di igiene). Gli uffici provinciali e mandamentali dell’Associazione restano a disposizione per ulteriori chiarimenti e per l’assistenza nella predisposizione della documentazione necessaria alla registrazione degli automezzi.