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lunedì 13 dicembre 2021

News - Crisi da Covid-19: c'è il contributo perequativo

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Previsto dal “Decreto Sostegni bis”. La presentazione dell’istanza può essere effettuata fino al 28 dicembre 2021

 

Il decreto “Sostegni-bis” (art. 1, co. 16 - 27, Dl. n. 73/2021) ha previsto l'erogazione di un contributo a fondo perduto (cd. contributo perequativo) per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA attiva al 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che:

  • abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente al 26 maggio 2021 (2019 per i soggetti “solari”);
  • vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore al 30% . Tale percentuale è stata stabilita con decreto del MEF del 12 novembre 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 24 novembre 2021.

L'importo del contributo non può essere comunque superiore a 150.000 euro.

L'ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra i suddetti risultati economici d'esercizio, al netto di tutti i contributi a fondo perduto ricevuti, una percentuale, definita dal decreto del MEF, pari al:

  • 30% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi fino a 100 mila euro;
  • 20% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi compresi tra 100 mila e 400 mila euro;
  • 15% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi compresi tra 400 mila e 1 milione di euro;
  • 10% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi compresi tra 1 milione e 5 milioni di euro;
  • 5% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi compresi tra 5 milioni e 10 milioni di euro (vedi ns. Fisco news n. 114/2021).

Per la richiesta del contributo è necessario presentare una istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle Entrate; in particolare, la trasmissione dell’istanza va effettuata, direttamente o tramite intermediari, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata non oltre il giorno 28 dicembre 2021.

Si ricorda che la predetta istanza può essere presentata solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 è stata presentata entro il 30 settembre 2021 e quella relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione, comunque non oltre il 30 settembre 2021.

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